Collezione di leggi sul diritto d'autore:

Legge 29 dicembre 1994, n. 747

a cura di Antonella De Robbio 

Legge 29 dicembre 1994, n. 747
Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.
Pubblicata nel Suppl. ordinario n. 1, alla Gazzetta Ufficiale n. 7, del 10 gennaio

 Allegato 2

INTESA SULLE NORME E SULLE PROCEDURE CHE DISCIPLINANO LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

I membri concordano quanto segue:

Articolo 1.

Campo e modalità di applicazione.

1. Le norme e le procedure della presente Intesa si applicano alle controversie promosse ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli accordi figuranti all'appendice 1 della presente intesa (denominati, nella presente intesa, gli "accordi contemplati").
Le norme e le procedure della presente intesa si applicano inoltre alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie tra membri per quanto riguarda i loro diritti e i loro obblighi derivanti dalle disposizioni dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato, nella presente intesa, "accordo OMC") e della presente intesa, considerati autonomamente o in combinazione con altri accordi contemplati.

2. Le norme e le procedure della presente intesa sono applicabili fatte salve le norme e le procedure speciali o aggiuntive in materia di risoluzione delle controversie contenute negli accordi contemplati specificate nell'appendice 2 della presente intesa. In caso di divergenza tra le norme e le procedure della presente intesa e le norme e le procedure speciali o aggiuntive di cui all'appendice 2, prevalgono le norme e le procedure speciali o aggiuntive dell'appendice 2.
Nelle controversie che riguardano le norme e le procedure previste da più accordi contemplati, in caso di conflitto tra le norme e le procedure speciali o aggiuntive degli accordi in questione, e qualora le parti della controversia non riescano a trovare un accordo sulle norme e sulle procedure entro venti giorni dalla costituzione del panel, il presidente dell'organo di conciliazione di cui all'art. 2, paragrafo 1 (Dispute Settlement Body, denominato, nella presente intesa, "DBS"), in consultazione con le parti della controversia, determina le norme e le procedure da seguire entro dieci giorni dalla richiesta dell'uno o dell'altro membro.
Il presidente si basa sul principio che ogniqualvolta possibile si devono utilizzare le norme e le procedure speciali o aggiuntive e che le norme e le procedure della presente intesa dovrebbero essere utilizzate nella misura necessaria per evitare conflitti.

Articolo 2.

Amministrazione.

1. Si costituisce l'organo di conciliazione per amministrare le suddette norme e procedure e, fatte salve eventuali disposizioni diverse di uno degli accordi contemplati, le disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli accordi contemplati. Il DSB è dunque abilitato a costituire panel, adottare le relazioni dei panel e dell'organo d'appello, vigilare sull'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni e autorizzare la sospensione di concessioni e altri obblighi previsti dagli accordi contemplati. Per quanto riguarda le controversie che dovessero insorgere in relazione a un accordo contemplato che è un accordo commerciale plurilaterale, il termine "membro qui utilizzato si riferisce unicamente ai membri parti dell'accordo commerciale plurilaterale in questione. Nei casi in cui il DSB amministra le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie di un accordo commerciale plurilaterale, solo i membri parti di tale accordo possono partecipare alle decisioni o alle iniziative adottate dal DSB in relazione a tale controversia.

2. Il DSB tiene informati i consigli e comitati dell'OMC interessati di tutti gli sviluppi delle controversie relative alle disposizioni degli accordi contemplati di loro competenza.

3. Il DSB si riunisce ogniqualvolta è necessario per svolgere le sue funzioni nei termini previsti dalla presente intesa.

4. Quando le norme e le procedure della presente intesa prevedono che il DSB prenda una decisione, tale decisione viene presa all'unanimità (1). (1) Una decisione del DSB relativa a una questione sottoposta al suo esame si considera presa all'unanimità se nessuno dei membri presenti alla riunione del DSB in cui si prende la decisione si oppone formalmente alla decisione proposta.

Articolo 3.

Disposizioni generali.

1. I membri dichiarano di aderire ai principi per la gestione delle controversie sino ad ora applicati ai sensi degli articoli XXII e XXIII del GATT 1947, nonchè alle norme e alle procedure ulteriormente sviluppate e modificate nella presente intesa.

2. Il sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC svolge un ruolo essenziale nell'assicurare certezza e prevedibilità al sistema commerciale multilaterale. I membri riconoscono che esso serve a tutelare i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dagli accordi contemplati, nonchè a chiarire le disposizioni attuali di tali accordi conformemente alle norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale. Le raccomandazioni e le decisioni del DSB non possono ampliare nè ridurre i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi contemplati.

3. La tempestiva soluzione delle situazioni in cui un membro ritiene che un beneficio che gli deriva direttamente o indirettamente dagli accordi contemplati sia pregiudicato da misure adottate da un altro membro è essenziale per un funzionamento efficace dell'OMC e per mantenere un corretto equilibrio tra i diritti e gli obblighi dei membri.

4. Le raccomandazioni e le decisioni formulate dal DSB puntano a trovare una soluzione soddisfacente alla questione conformemente ai diritti e agli obblighi previsti dalla presente intesa e dagli accordi contemplati.

5. Tutte le soluzioni di questioni formalmente sollevate ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli accordi contemplati, ivi compresi i lodi arbitrali, sono compatibili con tali accordi e non annullano nè pregiudicano i benefici derivanti ad un membro dai suddetti accordi, nè impediscono il conseguimento dei loro obiettivi.

6. Le soluzioni reciprocamente convenute di questioni formalmente sollevate ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli accordi contemplati sono notificate al DSB e ai consigli e comitati competenti, presso i quali qualsiasi membro può sollevare qualsiasi obiezione ad esse relativa.

7. Prima di presentare un ricorso, un membro considera se un'iniziativa ai sensi della presente procedura possa essere utile. Lo scopo del meccanismo di risoluzione delle controversie è garantire che una controversia possa essere positivamente risolta. Una soluzione reciprocamente accettabile per le parti di una controversia e compatibile con gli accordi contemplati è evidentemente preferibile. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata, il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie è di norma garantire il ritiro delle misure in questione qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni di uno degli accordi contemplati. Si dovrebbe ricorrere alle disposizioni in materia di compensazione unicamente qualora il ritiro immediato della misura in questione risulti impraticabile e quale misura provvisoria in attesa che venga ritirata la misura incompatibile con un accordo contemplato. L'ultima risorsa che la presente intesa offre al membro che adisce le procedure di risoluzione delle controversie è la possibilità di sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati in maniera discriminatoria nei confronti dell'altro membro, previa autorizzazione di tali misure da parte del DSB.

8. Nei casi in cui c'è una violazione agli obblighi assunti ai sensi di un accordo contemplato, si considera fino a prova contraria che la misura costituisca un caso di annullamento o di pregiudizio dei benefici. Ciò significa che in generale si parte dall'ipotesi che l'infrazione alle norme abbia ripercussioni negative sugli altri membri parti dell'accordo contemplato, e che in questi casi spetterà al membro nei confronti del quale è stato presentato reclamo dimostrare l'infondatezza dell'accusa.

9. Le disposizioni della presente intesa lasciano impregiudicati i diritti dei membri di richiedere interpretazioni autorevoli delle disposizioni di un accordo contemplato attraverso il processo decisionale ai sensi dell'accordo OMC o di un accordo contemplato che è un accordo commerciale plurilaterale.

10. Resta inteso che le richieste di conciliazione e l'utilizzo delle procedure di risoluzione delle controversie non vanno intesi nè considerati come atti di contenzioso e che, qualora insorga una controversia, tutti i membri si impegnano in tali procedure in buona fede sforzandosi di risolverla. Resta altresì inteso che i reclami e i controreclami relativi a questioni distinte non devono essere collegati.

11. La presente intesa si applica unicamente in riferimento alle nuove richieste di consultazioni ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione degli accordi contemplati presentate alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC o successivamente. Per quanto riguarda le controversie per le quali la richiesta di consultazioni è stata presentata ai sensi del GATT 1947 o di un accordo precursore degli accordi contemplati precedentemente all'entrata in vigore dell'accordo OMC, continuano ad applicarsi le relative norme e procedure di risoluzione delle controversie in vigore immediatamente prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC (1).

12. In deroga alle disposizioni del paragrafo 11, qualora un paese in via di sviluppo membro sporga un reclamo basato su uno degli accordi contemplati nei confronti di un paese sviluppato membro, la parte che sporge il reclamo ha diritto ad appellarsi, in alternativa alle disposizioni degli articoli 4-6 e 12 della presente intesa, alle corrispondenti disposizioni della decisione del 5 aprile 1966 (BISD 14S/18), fatta eccezione per i casi il panel ritiene che il periodo di tempo previsto nel paragrafo 7 di tale decisione non sia sufficiente per formulare la sua relazione e che, con il consenso della parte che sporge il reclamo, detto periodo possa essere prolungato. In caso di divergenza tra le norme e le procedure degli articoli 4-6 e 12 e le norme e le procedure corrispondenti della decisione, prevalgono queste ultime.

(1) Il presente paragrafo si applica anche alle controversie per le quali non sono state ancora approvate o pienamente applicate le relazioni dei panel.

Consultazioni.

1. I membri affermano la propria determinazione a consolidare e ad aumentare l'efficacia delle procedure di consultazione utilizzate dai membri.

2. Ciascun membro si impegna a considerare favorevolmente le osservazioni proposte da un altro membro in relazione alle misure che incidono sul funzionamento di un accordo contemplato prese nel territorio del primo membro e ad offrire adeguate occasioni di consultazione in proposito (1).

3. Quando viene presentata una richiesta di consultazioni ai sensi di un accordo contemplato, il membro al quale viene presentata tale richiesta vi risponde, salvo reciproco accordo in senso diverso, entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento e avvia in buona fede consultazioni entro un periodo non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, al fine di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Qualora il membro non risponda entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta o non avvii consultazioni entro un periodo non superiore a trenta giorni, o entro un periodo diverso reciprocamente convenuto, dalla data di ricevimento della richiesta, il membro che ha richiesto le consultazioni può procedere direttamente a richiedere la costituzione di un panel.

4. Tutte queste richieste di consultazioni sono notificate al DSB e ai consigli e comitati competenti dal membro che richiede le consultazioni. Ciascuna richiesta di consultazioni è presentata per iscritto ed illustra i motivi della richiesta, ivi compresa l'indicazione precisa delle misure in questione e della base giuridica del reclamo.

5. Nel corso delle consultazioni avviate in conformità delle disposizioni di un accordo contemplato, prima di ricorrere a ulteriori iniziative previste dalla presente intesa, i membri dovrebbero cercare di trovare una soluzione soddisfacente alla questione.

6. Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti di ogni Membro in eventuali procedure successive.

7. Qualora le consultazioni non permettano di risolvere una controversia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, la parte che ha sporto reclamo può chiedere la costituzione di un panel. La parte che ha sporto reclamo può richiedere la costituzione di un panel entro tale periodo di sessanta giorni se le parti impegnate nelle consultazioni giudicano di comune accordo che le consultazioni non hanno permesso di risolvere la controversia.

8. Nei casi urgenti, ivi compresi quelli relativi a merci deperibili, i membri avviano consultazioni entro un periodo non superiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora le consultazioni non abbiano permesso di risolvere la controversia entro un periodo di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la parte che ha sporto reclamo può chiedere la costituzione di un panel.

9. Nei casi urgenti, ivi compresi quelli relativi a merci deperibili, le parti della controversia, i panel e l'organo d'appello fanno del loro meglio per accelerare al massimo le procedure.

10. Nel corso delle consultazioni i membri prestano particolare attenzione agli specifici problemi e interessi dei paesi in via di sviluppo membri.

11. Ogniqualvolta un membro diverso dai membri impegnati nelle consultazioni ritenga di avere un interesse commerciale sostanziale nelle consultazioni in corso ai sensi dell'art. XXII, paragrafo 1 del GATT 1994, dell'art. XXII, paragrafo 1 del GATS o delle disposizioni corrispondenti di altri accordi contemplati (2), il suddetto membro può notificare ai membri impegnati nelle consultazioni e al DSB, entro dieci giorni dalla data in cui è stata fatta circolare la richiesta di consultazioni ai sensi di tale articolo, il suo desiderio di essere ammesso a partecipare alle consultazioni. Il suddetto membro è ammesso a partecipare alle consultazioni, a condizione che il membro al quale è stata presentata la richiesta di consultazioni ammetta la fondatezza dell'interesse sostanziale rivendicato. In questo caso i membri in questione ne informano il DSB. Qualora la richiesta di essere ammesso a partecipare alle consultazioni non sia accettata, il membro che ha presentato tale richiesta ha facoltà di richiedere consultazioni ai sensi dell'art. XXII, paragrafo 1 o dell'art. XXIII, paragrafo 1 del GATT 1994, dell'art. XXII, paragrafo 1 o dell'art. XXIII, paragrafo 1 del GATS, o delle disposizioni corrispondenti degli altri accordi contemplati.

(1) In caso di divergenza tra le disposizioni di un altro accordo contemplato relative alle misure adottate da amministrazioni o da autorità regionali o locali sul territorio di un membro e quelle del presente paragrafo, prevalgono le disposizioni dell'altro accordo contemplato in questione.

(2) Si riportano in appresso le disposizioni corrispondenti in materia di consultazioni degli accordi contemplati: accordo sull'agricoltura, art. 19; accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, art. 11, paragrafo 1; accordo sui tessili e sull'abbigliamento, art. 8, paragrafo 4; accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, art. 14, paragrafo 1; accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali art. 8; accordo relativo all'applicazione dell'art. VI del GATT 1994, art. 17, paragrafo 2; accordo relativo all'applicazione dell'art. VII del GATT 1994, art. 19, paragrafo 2, accordo sulle ispezioni pre-imbarco, art. 7; accordo relativo alle regole in materia d'origine, art. 7; accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, art. 6; accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, art. 30; accordo sulle misure di salvaguardia, art. 14; accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, art. 64, paragrafo 1; nonchè tutte le disposizioni in materia di consultazioni corrispondenti degli accordi commerciali plurilaterali determinate dagli organi competenti di ciascun accordo e notificate al DSB.

Articolo 5.

Buoni uffici, conciliazione e mediazione.

1. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione e di mediazione sono procedure avviate spontaneamente qualora le parti in causa convengano di farlo.

2. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione e di mediazione e in particolare le posizioni assunte dalle parti della controversia nel corso di tali procedimenti, hanno carattere riservato e lasciano impregiudicati i diritti dell'una e dell'altra parte nelle ulteriori azioni avviate ai sensi delle presenti procedure.

3. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono essere richiesti in qualsiasi momento da qualunque parte di una controversia. Essi possono iniziare in qualsiasi momento e concludersi in qualsiasi momento. Una volta conclusi i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione, una parte che ha sporto reclamo può procedere a richiedere la costituzione di un panel.

4. Quando si avviano procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di una richiesta di consultazioni, la parte che ha sporto reclamo deve lasciar trascorrere un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni prima di richiedere la costituzione di un panel. Se le parti di una controversia ritengono di comune accordo che il procedimento di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione non ha permesso di risolvere la controversia, la parte ha sporto reclamo può chiedere la costituzione di un panel entro il periodo di sessanta giorni.

5. Previo accordo in tal senso tra le parti di una controversia, i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono continuare mentre procedono i lavori del panel. 6. Il Direttore generale, operando d'ufficio, può offrire i suoi buoni uffici o svolgere opera di conciliazione o di mediazione per assistere i membri a risolvere una controversia.

Articolo 6.

Costituzione dei panel.

1. A richiesta della parte che ha sporto reclamo, si costituisce un panel al più tardi alla riunione del DSB successiva a quella in cui la richiesta compare per la prima volta all'ordine del giorno del DSB, a meno che in tale riunione il DSB decida all'unanimità di non costituire un panel (1).

2. La richiesta di costituzione di un panel viene presentata per iscritto e deve indicare se si sono svolte consultazioni, individuare le specifiche misure in questione e contenere una breve sintesi della base giuridica del reclamo sufficiente a illustrare chiaramente il problema. Qualora il richiedente chieda la costituzione di un panel con un mandato diverso dal mandato tipo, la richiesta scritta comprende il testo del mandato speciale proposto.

(1) A richiesta della parte che presenta reclamo, si convoca un'apposita riunione del DSB entro quindici giorni dalla richiesta, a condizione che sia dato un preavviso della riunione di almeno dieci giorni.

Articolo 7.

Mandato dei panel.

1. A meno che le parti di una controversia concordino diversamente entro venti giorni dalla costituzione del panel, i panel hanno il seguente mandato: --"Esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti contenute in (nome dell'accordo contemplato citato o degli accordi contemplati citati dalle parti della controversia), la questione sottoposta al DSB da (nome della parte) nel documento e rilevare elementi che possano aiutare il DSB a formulare le raccomandazioni o le decisioni previste in tale/i accordo/i".

2. I panel analizzano le disposizioni pertinenti dell'accordo contemplato o degli accordi contemplati citati dalle parti di una controversia.

3. Nel costituire un panel, il DSB può autorizzare il suo presidente a definire il mandato del panel in consultazione con le parti della controversia, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Il mandato in tal modo formulato viene comunicato a tutti i membri. Qualora si concordi un mandato diverso dal mandato tipo, ciascun membro può sollevare eventuali questioni al riguardo presso il DSB.

Articolo 8.

Composizione del panel.

1. I panel sono composti di persone qualificate, appartenenti o meno a una pubblica amministrazione, comprese persone che hanno già fatto parte di un panel o hanno presentato un caso a un panel, che sono state rappresentanti di un membro o di una parte contraente del GATT 1947 o rappresentanti presso il consiglio o il comitato di un accordo contemplato o dell'accordo che lo ha preceduto, o presso il segretariato, che hanno insegnato o pubblicato lavori nel settore del diritto commerciale internazionale o della politica commerciale internazionale, o che hanno lavorato in qualità di responsabili della politica commerciale di un membro.

2. I membri dei panel andrebbero selezionati in modo da garantire la loro indipendenza, una provenienza e una preparazione abbastanza diverse e una vasta gamma di esperienze.

3. I cittadini dei membri i cui governi (1) sono parti della controversia o terzi ai sensi della definizione dell'art. 10, paragrafo 2 non fanno parte del panel competente per quella controversia, salvo diversi accordi tra le parti della controversia.

4. Per facilitare la scelta dei partecipanti ai panel, il segretariato tiene un elenco indicativo di persone appartenenti o meno a pubbliche amministrazioni in possesso delle qualifiche definite al paragrafo 1, del quale si possono attingere i membri dei panel a seconda delle necessità. Detto elenco comprende il registro delle persone non appartenenti a pubbliche amministrazioni isti tuito il 30 novembre 1984 (BISD 31S/9), nonchè gli altri registri ed elenchi indicativi istituiti ai sensi di uno degli accordi contemplati e riprende i nomi delle persone figuranti in tali registri ed elenchi indicativi al momento dell'entrata in vigore dell'accordo OMC. I membri possono periodicamente proporre i nomi di persone appartenenti o meno a pubbliche amministrazioni da inserire nell'elenco indicativo, fornendo le informazioni pertinenti sulla loro conoscenza del commercio internazionale e dei settori o degli argomenti degli accordi contemplati, e tali nomi sono aggiunti all'elenco previa approvazione del DSB. Per ciascun persona figurante nell'elenco, si riportano gli specifici campi di esperienza o di competenza nei settori o negli argomenti degli accordi contemplati.

5. I panel sono composti da tre persone, a meno che le parti della controversia concordino, entro dieci giorni dalla costituzione del panel, un panel composto da cinque persone. I membri sono prontamente informati della composizione del panel.

6. Il segretariato propone le designazioni per il panel alle parti della controversia. Le parti della controversia non si oppongono alle designazioni se non per gravi motivi.

7. Qualora non si trovi un accordo sulla composizione del panel entro venti giorni dalla data di composizione di un panel, a richiesta dell'una o dell'altra parte, il Direttore generale, in consultazione con il presidente del DSB e con il presidente del consiglio o comitato competente, determina la composizione del panel designando i partecipanti che il Direttore generale ritiene più opportuni conformemente alle eventuali norme o procedure speciali o aggiuntive pertinenti alla controversia, dopo aver consultato le parti della controversia. Il presidente del DSB informa i membri della composizione del panel così costituito entro dieci giorni dalla data in cui il presidente ha ricevuto la suddetta richiesta.

8. I membri si impegnano, in linea generale, a consentire ai loro funzionari di fare parte dei panel.

9. I partecipanti ai panel operano a titolo personale, e non come rappresentanti di pubbliche amministrazioni, nè di qualsiasi organizzazione. I membri pertanto non impartiscono loro istruzioni, nè cercano di influenzarli a livello personale per quanto riguarda le questioni di cui è investito il panel.

10. Quando una controversia interessa un paese in via di sviluppo membro e un paese sviluppato membro, il panel comprende, se lo richiede il paese in via di sviluppo membro, almeno un componente di un paese in via di sviluppo membro.

11. Le spese dei componenti dei panel, ivi comprese le spese di viaggio e di soggiorno, sono a carico del bilancio dell'OMC conformemente ai criteri adottati dal consiglio generale su raccomandazione del comitato bilancio, finanze e amministrazione.

(1) Nel caso in cui unioni doganali o mercati comuni sono parti di una controversia, la presente disposizione se applica ai cittadini di tutti i paesi membri di tali unioni doganali o mercati comuni.

Articolo 9.

Procedure per i reclami multipli.

1. Quando più di un membro chiede la costituzione di un panel in relazione alla stessa questione, si può costituire un unico panel per esaminare questi reclami tenendo conto dei diritti di tutti i membri interessati. Ogniqualvolta possibile, si dovrebbe istituire un singolo panel per esaminare tali reclami.

2. Il singolo panel organizza la sua analisi e presenta le sue constatazioni al DSB in modo tale da non ledere in alcun modo i diritti di cui avrebbero goduto le parti della controversia se i reclami fossero stati esaminati da panel distinti. Se una delle parti della controversia lo richiede, il panel presenta relazioni distinte sulla controversia in questione. Le comunicazioni scritte di ciascuna delle parti che hanno sporto reclamo sono messe a disposizione delle altre parti che hanno sporto reclamo, e ciascuna delle parti che hanno sporto reclamo ha diritto ad essere presente quando una delle altre parti che hanno sporto reclamo espone la propria posizione al panel.

3. Se si costituisce più di un panel per esaminare i reclami relativi alla stessa questione, per quanto possibile fanno parte di ciascuno dei diversi panel le stesse persone e si armonizzano i calendari di lavoro dei panel di tali controversie.

Articolo 10.

Terzi.

1. Nel corso del procedimento del panel si tiene pienamente conto degli interessi delle parti di una controversia e di quelli degli altri membri ai sensi di un accordo contemplato oggetto della controversia.

2. Ciascun membro che abbia un interesse sostanziale in una questione sottoposta all'esame di un panel e che abbia segnalato il suo interesse al DSB (denominato nella presente intesa "terzo") ha la possibilità di presentare la propria posizione al panel e di inviare al panel comunicazioni scritte. Dette comunicazioni sono inviate anche alle parti della controversia e riprese nella relazione del panel.

3. I terzi ricevono le comunicazioni delle parti della controversia per la prima riunione del panel.

4. Se un terzo ritiene che una misura già oggetto di un procedimento del panel annulli o pregiudichi i benefici che le derivano da un accordo contemplato, quel membro può fare ricorso alle normali procedure di risoluzione delle controversie previste dalla presente intesa. Di tale controversia viene investito, per quanto possibile, il panel originale.

Articolo 11.

Funzione dei panel.

I panel hanno la funzione di assistere il DSB ad adempiere ai compiti ad esso attribuiti dalla presente intesa e dagli accordi contemplati.
Un panel dovrebbe pertanto procedere a una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame, ivi compresa una valutazione oggettiva dei fatti in questione, dell'applicabilità degli accordi contemplati pertinenti e della compatibilità con tali accordi, e procedere alle ulteriori constatazioni che possono aiutare il DSB a formulare le raccomandazioni o le decisioni previste negli accordi contemplati.
I panel dovrebbero procedere a regolari consultazioni con le parti della controversia e offrire loro adeguate occasioni per elaborare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

Articolo 12.

Procedure dei panel.

1. Salvo diversa decisione del panel previa consultazione delle parti della controversia, i panel seguono le procedure di lavoro di cui all'appendice 3.

2. Le procedure dei panel dovrebbero consentire una flessibilità sufficiente a garantire relazioni di alta qualità da parte dei panel, senza inutilmente ritardare i lavori dei panel.

3. Dopo aver consultato le parti della controversia, i componenti del panel stabiliscono, il più presto possibile e ogniqualvolta possibile entro una settimana da quando sono stati concordati la composizione e il mandato del panel, il calendario dei lavori del panel, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 9.

4. Nello stabilire il calendario dei lavori del panel, il panel prevede tempi sufficienti a permettere alle parti della controversia di preparare le loro comunicazioni.

5. I panel dovrebbero stabilire scadenze precise entro le quali le parti devono presentare le loro comunicazioni scritte e le parti dovrebbero rispettare tali scadenze.

6. Ciascuna delle parti della controversia deposita le sue comunicazioni scritte presso il segretariato perchè vengano immediatamente trasmesse al panel e alla controparte o alle controparti nella controversia. La parte che ha sporto reclamo presenta la sua prima comunicazione prima che la parte chiamata a rispondere presenti la sua prima comunicazione, a meno che il panel decida, nello stabilire il calendario di cui al paragrafo 3 e previa consultazione con le parti della controversia, che le parti devono presentare le loro comunicazioni simultaneamente. Quando è previsto che le prime comunicazioni debbano essere presentate in successione, il panel stabilisce un termine preciso entro il quale deve ricevere la comunicazione della parte chiamata a rispondere. Le comunicazioni scritte successive sono presentate simultaneamente.

7. Quando le parti della controversia non sono riuscite a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, il panel presenta le sue constatazioni sotto forma di relazione scritta al DSB. In questi casi, la relazione di un panel espone le sue constatazioni sui fatti, sull'applicabilità delle disposizioni pertinenti e sulla logica cui si ispirano le sue constatazioni ed eventuali raccomandazioni. Quando si è trovata una soluzione della questione tra le parti della controversia, la relazione del panel si limita ad una breve descrizione del caso e all'indicazione che si è trovata una soluzione.

8. Per rendere le procedure più efficienti, il periodo nel corso del quale il panel effettua il suo esame, dalla data in cui si sono concordati la composizione e il mandato del panel alla data in cui si presenta la relazione finale alle parti della controversia, non supera in generale i sei mesi. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il panel cerca di presentare la sua relazione alle parti della controversia entro tre mesi.

9. Qualora il panel ritenga di non poter presentare la sua relazione entro sei mesi, o entro tre mesi nei casi urgenti, informa per iscritto il DSB dei motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale prevede di poterlo fare. In nessun caso il periodo compreso tra la costituzione del panel e la presentazione della relazione ai membri deve superare i nove mesi.

10. Nel contesto delle consultazioni relative a una misura adottata da un paese in via di sviluppo membro, le parti possono concordare di prorogare i periodi di cui all'art. 4, paragrafi 7 e 8. Se, una volta trascorso il periodo in questione, le parti impegnate nelle consultazioni non riescono a concordare che le consultazioni sono concluse, il presidente del DSB decide, previa consultazione delle parti, se prorogare il periodo in questione e, in caso affermativo, di quanto prorogarlo. Nell'esaminare un reclamo nei confronti di un paese in via di sviluppo membro, inoltre, il panel accorda al paese in via di sviluppo membro il tempo sufficiente a preparare e presentare le sue argomentazioni. Nessuna iniziativa presa ai sensi del presente paragrafo pregiudica le disposizioni dell'art. 20, paragrafo 1, nè dell'art. 21, paragrafo 4.

11. Quando una o più parti di una controversia sono paesi in via di sviluppo membri, la relazione del panel indica esplicitamente in che modo si è tenuto conto delle disposizioni pertinenti in materia di trattamento differenziato e più favorevole per i paesi in via di sviluppo membri figuranti negli accordi contemplati indicati dal paese in via di sviluppo membro nel corso delle procedure di risoluzione delle controversie.

12. Il panel può sospendere i suoi lavori in qualsiasi momento a richiesta della parte che ha sporto reclamo per un periodo non superiore ai dodici mesi. Nel caso di una simile sospensione, i limiti temporali di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo, all'art. 20, paragrafo 1 e all'art. 21, paragrafo 4 sono estesi di un periodo pari al periodo di sospensione dei lavori. Qualora i lavori del panel siano stati sospesi per più di dodici mesi, l'autorizzazione alla costituzione del panel scade.

Articolo 13.

Diritto di chiedere informazioni.

1. Ciascun panel ha diritto di chiedere informazioni e consulenze tecniche a qualunque persona o organismo ritenga opportuno. Prima di chiedere tali informazioni o consulenza a qualsiasi persona o organismo sottoposto alla giurisdizione di un membro, tuttavia, un panel ne informa le autorità di quel membro. Un membro dovrebbe rispondere in modo tempestivo ed esauriente ad ogni siffatta richiesta di informazioni di un panel che quest'ultimo ritenga necessaria e opportuna. Le informazioni riservate fornite non sono divulgate senza autorizzazione formale della persona, dell'organismo o delle autorità del membro che le ha fornite.

2. I panel possono chiedere informazioni a qualsiasi fonte pertinente e possono consultare esperti per chiedere loro un'opinione su determinati aspetti della questione. Per quanto riguarda un aspetto fattuale relativo a una questione scientifica o tecnica d'altro genere sollevata da una parte di una controversia, un panel può richiedere una relazione di consulenza scritta a un gruppo di studio di esperti. Le norme per la costituzione di tali gruppi e le loro procedure sono illustrate nell'appendice 4.

Articolo 14.

Riservatezza.

1. Le delibere dei panel sono riservate.

2. Le relazioni dei panel sono redatte alla luce delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, senza la presenza delle parti della controversia.

3. Le opinioni espresse nelle relazioni dei panel dai singoli componenti sono anonime.

Articolo 15.

Fase di esame interinale.

1. Dopo aver esaminato le comunicazioni scritte e le argomentazioni orali di contestazione, il panel invia le sezioni descrittive (dei fatti e delle argomentazioni) del suo progetto di relazione alle parti della controversia. Entro un termine stabilito dal panel, le parti presentano le loro osservazioni in forma scritta.

2. Una volta scaduto il termine stabilito per il ricevimento di osservazioni delle parti della controversia, il panel invia alle parti una relazione interinale comprendente le sezioni descrittive e le constatazioni e conclusioni del panel. Entro un termine stabilito dal panel, una parte può presentare una richiesta scritta al panel affinchè quest'ultimo riesamini specifici aspetti della relazione interinale prima di distribuire la relazione finale ai membri. A richiesta di una parte, il panel convoca un'altra riunione con le parti sulle questioni indicate nelle osservazioni scritte. Se non si riceve alcuna osservazione dalle parti entro il termine stabilito, la relazione interinale si considera la relazione finale del panel e viene immediatamente distribuita ai membri.

3. Le constatazioni della relazione finale del panel comprendono un'analisi delle argomentazioni proposte nella fase di esame interinale. La fase di esame interinale si svolge entro il termine stabilito nell'art. 12, paragrafo 8.

Articolo 16.

Adozione delle relazioni dei panel.

1. Al fine di dare ai membri il tempo sufficiente per valutare le relazioni dei panel, tali relazioni non vengono sottoposte all'adozione del DSB fino a venti giorni dalla data in cui sono state distribuite ai membri.

2. I membri che hanno obiezioni a una relazione di un panel espongono per iscritto le motivazioni delle loro obiezioni, che vengono fatte circolare almeno dieci giorni prima della riunione del DSB in cui dev'essere esaminata la relazione del panel.

3. Le parti di una controversia hanno diritto a partecipare a pieno titolo all'esame della relazione del panel da parte del DSB, e le loro opinioni vengono debitamente registrate.

4. Entro sessanta giorni dalla data in cui la relazione di un panel è stata distribuita ai membri, tale relazione viene adottata nel corso di una riunione del DSB (1), a meno che una parte della controversia notifichi formalmente al DSB la sua decisione di presentare appello o che il DSB decida all'unanimità di non adottare la relazione. Se una parte ha notificato la sua decisione di presentare appello, la relazione del panel non viene esaminata dal DSB al fine della sua adozione fino alla conclusione della procedura d'appello. La presente procedura di adozione lascia impregiudicato il diritto dei membri di esprimere le loro opinioni sulla relazione di un panel. (1) Qualora entro questo periodo non sia in programma una riunione del DSB in una data che consenta di soddisfare i requisiti dell'art. 16, paragrafi 1 e 4, si tiene a questo scopo un'apposita riunione del DSB.

Articolo 17.

Esame d'appello.

Organo d'appello permanente.

1. Il DSB istituisce un organo d'appello permanente. L'organo d'appello è competente per quanto riguarda gli appelli relativi ai casi sottoposti ai panel. Esso è composto da sette persone, tre delle quali si occupano di ogni singolo caso. Le persone che fanno parte dell'organo d'appello prestano servizio a rotazione. Tale rotazione è determinata dalle procedure di lavoro dell'organo d'appello.

2. Il DSB designa le persone che fanno parte dell'organo d'appello con un mandato di quattro anni, rinnovabile per ciascuna persona una volta. Il mandato delle tre persone scelte a sorte tra queste sette designate immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC, tuttavia, scade al termine di due anni. Non appena si crea un posto vacante, esso viene occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore.

3. L'organo d'appello comprende persone di riconosciuta autorevolezza, con un'esperienza dimostrata nei settori del diritto, del commercio internazionale e in generale per quanto riguarda gli argomenti degli accordi contemplati. Esse non hanno alcun legame con pubbliche amministrazioni. La composizione dell'organo d'appello rispecchia, nel complesso, quella dell'OMC. Tutte le persone che fanno parte dell'organo d'appello sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle attività in materia di risoluzione delle controversie e delle altre attività pertinenti dell'OMC. Esse non partecipano all'esame di controversie suscettibili di creare conflitti di interessi diretti o indiretti.

4. Solo le parti di una controversia, e non i terzi, possono opporre appello alla relazione di un panel. I terzi che hanno notificato al DSB un interesse sostanziale in una questione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2 possono presentare comunicazioni scritte all'organo d'appello, e può essere loro offerta la possibilità di esporre a tale organo la loro posizione.

5. Di norma, la durata della procedura non supera i sessanta giorni, dalla data in cui una parte di una controversia notifica formalmente la sua decisione di presente appello alla data in cui l'organo d'appello rende pubblica la sua relazione. Nel fissare il proprio calendario dei lavori, l'organo d'appello tiene conto, se del caso, delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 9. Qualora l'organo d'appello ritenga di non poter presentare la sua relazione entro sessanta giorni, informa per iscritto il DSB dei motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale prevede di poterlo fare. In nessun caso le procedure superano i novanta giorni.

6. Un appello si limita alle questioni giuridiche contemplate nella relazione del panel e alle interpretazioni giuridiche sviluppate dal panel.

7. L'organo d'appello è dotato dell'opportuno sostegno amministrativo e giuridico necessario.

8. Le spese delle persone che fanno parte dell'organo d'appello, ivi comprese le spese di viaggio e di soggiorno, sono a carico del bilancio dell'OMC, conformemente ai criteri adottati dal Consiglio generale sulla base delle raccomandazioni del comitato bilancio, finanze e amministrazione. Procedure per l'esame d'appello.

9. L'organo d'appello, in consultazione con il presidente del DSB e con il Direttore generale, elabora delle procedure di lavoro, che sono comunicate ai membri per loro informazione.

10. I lavori dell'organo d'appello sono riservati. Le relazioni dell'organo d'appello sono redatte alla luce delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, senza la presenza delle parti.

11. Le opinioni espresse nelle relazioni dell'organo d'appello dalle persone che ne fanno parte sono anonime.

12. L'organo d'appello esamina ciascuna delle questioni sollevate conformemente al paragrafo 6 nel corso della procedura d'appello.

13. L'organo d'appello può conformare, modificare o annullare le constatazioni e le conclusioni giuridiche del panel Adozione delle relazioni dell'Organo d'appello.

14. Una relazione dell'organo d'appello viene adottata dal DSB e accettata incondizionatamente dalle parti della controversia a meno che il DSB decida all unanimita di non adottare la relazione dell'organo d'appello entro il termine di trenta giorni da quando è stata distribuita ai membri (1). Tale procedura di adozione lascia impregiudicato il diritto dei membri di esprimere le loro opinioni su una relazione dell'organo d'appello.

(1) Qualora in questo periodo non sia in programma una riunione del DSB, si tiene a questo scopo un'apposita riunione del DSB.

Articolo 18.

Comunicazioni con il panel o con l'organo d'appello.

1. Non ci sono comunicazioni unilaterali con il panel o con l'organo d'appello in relazione alle questioni sottoposte al loro esame.

2. Le comunicazioni scritte al panel o all'organo d'appello sono trattate come comunicazioni riservate, ma sono messe a disposizione delle parti della controversia. Nessun elemento della presente intesa impedisce a una parte di una controversia di rendere pubbliche dichiarazioni relative alla propria posizione. I membri trattano come informazioni riservate le informazioni fornite al panel o all'organo d'appello da un altro membro e così designate da tale membro. Una parte di una controversia fornisce inoltre, a richiesta di un membro, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni scritte che può essere divulgata.

Articolo 19.

Raccomandazioni dei panel e dell'organo d'appello.

1. Qualora un panel o l'organo d'appello giunga alla conclusione che una misura è incom patibile con un accordo contemplato, esso raccomanda che il membro interessato (1) renda tale misura conforme all'accordo (2). Oltre a formulare le proprie raccomandazioni, il panel o l'organo d'appello può suggerire i modi in cui il membro interessato potrebbe ottemperare a tali raccomandazioni.

2. Conformemente all'art. 3, paragrafo 2, nelle loro constatazioni e raccomandazioni il panel e l'organo d'appello non possono ampliare nè ridurre i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi contemplati.

(1) Per "Membro interessato" si intende la parte della controversia cui sono indirizzate le raccomandazioni del panel o dell'organo d'appello.

(2) Per quanto riguarda le raccomandazioni relative a casi che non comportano una violazione del GATT 1994 o di altri accordi contemplati, cfr. art. 26.

Articolo 20.

Termini per le decisioni del DSB. Salvo intese diverse tra le parti di una controversia, il periodo compreso tra la data di costituzione del panel da parte del DSB e la data in cui il DSB esamina la relazione del panel o dell'organo d'appello per l'adozione non supera di norma i nove mesi, se non viene presentato appello alla relazione del panel, o i dodici mesi in caso di appello. Qualora il panel o l'organo d'appello abbiano preso disposizioni, conformemente all'art. 12, paragrafo 9 o all'art. 17, paragrafo 5, per prorogare i termini per la presentazione delle rispettive relazioni, si aggiunge ai termini di cui sopra un periodo corrispondente a tali proroghe.

Articolo 21.

Verifica dell'applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni.

1. Per garantire un'efficace risoluzione delle controversie a vantaggio di tutti i membri è essenziale che le raccomandazioni e le decisioni del DSB siano prontamente rispettate.

2. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle questioni che toccano gli interessi dei paesi in via di sviluppo membri, per quanto riguarda le misure che sono state oggetto delle procedure di risoluzione delle controversie.

3. Nel corso di una riunione del DSB da tenersi entro trenta giorni (1) dalla data di adozione della relazione di un panel o dell'organo d'appello, il membro interessato informa il DSB delle sue intenzioni per quanto riguarda l'applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB. Qualora non gli sia possibile ottemperare immediatamente a tali raccomandazioni e decisioni, il membro interessato può farlo entro un periodo ragionevole. Tale periodo ragionevole è:
-a) il periodo proposto dal membro interessato, a condizione che detto periodo sia approvato dal DSB, oppure, in assenza di tale approvazione,
--b) un periodo reciprocamente convenuto tra le parti della controversia entro quarantacinque giorni dalla data di adozione delle raccomandazioni e delle decisioni, oppure, in assenza di tale accordo,
--c) un periodo stabilito tramite un arbitrato vincolante entro novanta giorni dalla data di adozione delle raccomandazioni o delle decisioni (1).
In tale arbitrato, l'arbitro (2) dovrebbe attenersi al criterio che un periodo ragionevole per applicare le raccomandazioni o le decisioni in un panel o dell'organo d'appello non dovrebbe superare i quindici mesi dalla data di adozione della relazione di un panel o dell'organo d'appello. Tale periodo, comunque, può essere più lungo o più corto, a seconda delle specifiche circostanze.

4. Fatta eccezione per i casi in cui il panel o l'organo d'appello ha prorogato, conformemente all'art. 12, paragrafo 9 o all'art. 17, paragrafo 5, il termine per la presentazione della relazione, il periodo compreso tra la data di costituzione del panel da parte del DSB e la data in cui viene stabilito il periodo ragionevole non supera i quindici mesi, salvo diverse intese tra le parti della controversia. Qualora il panel o l'organo d'appello abbiano preso disposizioni per prorogare i termini per la presentazione delle rispettive relazioni, si aggiunge al periodo di quindici mesi un periodo corrispondente a tali proroghe, a condizione che il periodo complessivo non superi i diciotto mesi, a meno che le parti della controversia concordino che esistono circostanze eccezionali.

5. In caso di disaccordo sull'esistenza o sulla compatibilità con un accordo contemplato delle misure prese per ottemperare alle raccomandazioni e alle desioni, tale controversia si risolve facendo ricorso alle presenti procedure di risoluzione delle controversie, ricorrendo anche, ove possibile, al panel originale. Il panel rende pubblica la sua relazione entro novanta giorni dalla data in cui è stato investito della questione. Qualora il panel ritenga che non gli è possibile presentare la sua relazione entro tale termine, informa per iscritto il DSB dei motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale ritiene di poterlo fare.

6. Il DSB esercita una sorveglianza sull'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate. La questione dell'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni può essere sollevata presso il DSB da qualsiasi membro in qualsiasi momento a partire dalla loro adozione. Salvo diversa decisione del DSB, la questione dell'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni è posta all'ordine del giorno della riunione del DSB sei mesi dopo la data un cui si è stabilito il periodo ragionevole conformemente al paragrafo 3 e rimane all'ordine del giorno del DSB finchè non è risolta. Almeno dieci giorni prima di ogni riunione di questo tipo del DSB, il membro interessato presenta al DSB una relazione di aggiornamento scritta sui suoi progressi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni.

7. Qualora la questione sia stata sollevata da un paese in via di sviluppo membro, il DSB esamina quali ulteriori iniziative adeguate alle circostanze esso potrebbe prendere. 8. Qualora il caso sia stato sollevato da un paese in via di sviluppo membro, nel considerare quali iniziative adeguate si potrebbero prendere il DSB tiene conto non solo del volume degli scambi interessati alle misure oggetto del reclamo, ma anche delle loro ripercussioni sull'economia del paese in via di sviluppo membro interessato.

(1) Qualora le parti non riescano a concordare un arbitro entro dieci giorni da quando la questione è stata sottoposta ad arbitrato, l'arbitro viene designato dal Direttore generale, entro dieci giorni, previa consultazione delle parti.

(2) Qualora le parti non riescano a concordare un arbitro entro dieci giorni da quando la questione è stata sottoposta ad arbitrato, l'arbitro viene designato dal Direttore generale, entro dieci giorni, previa consultazione delle parti.

(3) L'espressione "l'arbitro" può riferirsi a una o più persone.

Articolo 22.

Compensazione e sospensione di concessioni.

1. La compensazione e la sospensione di concessioni o di altri obblighi sono misure provvisorie cui si può fare ricorso nei casi in cui le raccomandazioni e le decisioni non siano applicate entro un periodo ragionevole. Tuttavia nè la compensazione nè la sospensione di concessioni o altri obblighi sono preferibili alla piena applicazione di una raccomandazione per rendere una misura conforme agli accordi contemplati. La compensazione è una misura spontanea e, se viene concessa, dev'essere compatibile con gli accordi contemplati.

2. Qualora il membro interessato non renda la misura risultata incompatibile con un accordo contemplato conforme a detto accordo o non ottemperi altrimenti alle raccomandazioni e alle decisioni entro il periodo ragionevole stabilito ai sensi dell'art. 21, paragrafo 3, tale membro avvia, se invitato a farlo, e non oltre la scadenza del periodo ragionevole, negoziati con qualsiasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie, al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Qualora entro venti giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole non sia stata convenuta una compensazione reciprocamente accettabile, qualsiasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie può chiedere al DSB l'autorizzazione a sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati nei confronti del membro interessato.

3. Nel considerare quali concessioni o altri obblighi sospendere, la parte che sporge reclamo applica i princìpi e le procedure seguenti:
--a) il principio generale è che la parte che sporge reclamo dovrebbe in primo luogo chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi relativi allo stesso settore o agli stessi settori rispetto ai quali il panel o l'organo d'appello ha riscontrato una violazione o altre forme di annullamento o pregiudizio dei benefici;
--b) qualora tale parte giudichi impossibile o inefficace sospendere concessioni o altri obblighi in relazione allo stesso settore o agli stessi settori, essa può chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi in altri settori contemplati dallo stesso accordo; --c) qualora tale parte giudichi impossibile o inefficace sospendere concessioni o altri obblighi relativi ad altri settori contemplati dallo stesso accordo, e le circostanze siano sufficientemente gravi, essa può chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi derivanti da un altro accordo contemplato;
--d) nell'applicazione dei princìpi di cui sopra, la parte in questione tiene conto: ----i) degli scambi nel settore o nel quadro dell'accordo in relazione al quale il panel o l'organo d'appello hanno rilevato una violazione o altre forme di annullamento o pregiudizio dei benefici, e dell'importanza di tali scambi per detta parte; ----ii) degli elementi economici più generali legati all'annullamento o al pregiudizio dei benefici e delle più generali conseguenze economiche della sospensione delle concessioni o di altri obblighi;
--e) qualora tale parte decida di chiedere l'autorizzazione a sospendere concessioni o altri obblighi conformemente alle lettere b) o c), essa ne specifica i motivi nella sua richiesta. Quando viene inoltrata la richiesta presso il DSP, essa viene contemporaneamente inoltrata anche ai consigli competenti, nonchè, nel caso di una richiesta ai sensi della lettera b), agli organismi settoriali competenti;
--f) ai fini del presente paragrafo, per "settore" si intende:
----i) per quanto riguarda le merci, tutte le merci;
----ii) per quanto riguarda i servizi, un settore principale quale individuato nella "Classificazione dei settori dei servizi" aggiornata che specifica tali settori (1);
----iii) per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ciascuna delle categorie dei diritti di proprietà intellettuale di cui alle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 della parte II, o degli obblighi di cui alle parti III o IV dell'accordo TRIPS.
--g) ai fini del presente paragrafo, per "accordo" si intende:
----i) per quanto riguarda le merci, gli accordi figuranti nell'allegato 1A dell'accordo OMC, considerati nel complesso, nonchè gli accordi commerciali plurilaterali nella misura in cui le parti interessate alla controversia sono parti di tali accordi;
----ii) per quanto riguarda i servizi, il GATS;
----iii) per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, l'accordo TRIPS. 4. Il livello di sospensione di concessioni o altri obblighi autorizzato dal DSB è equivalente al livello dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici.

5. Il DSB non autorizza la sospensione di concessioni o di altri obblighi se un accordo contemplato vieta tale sospensione.

6. Quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 2, il DSB autorizza, a richiesta, la sospensione delle concessioni o di altri obblighi entro trenta giorni dalla scadenza del periodo ragionevole a meno che il DSB decida all'unanimità di respingere la richiesta. Tuttavia, se il membro interessato contesta il livello della sospensione proposta, o sostiene che non si sono seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 3 nei casi in cui una parte che ha sporto reclamo ha chiesto di essere autorizzata a sospendere concessioni o altri obblighi conformemente al paragrafo 3, lettera b) o c), la questione è sottoposta ad arbitrato. Tale arbitrato è svolto dal panel originale, se i suoi membri sono disponibili, o da un arbitro (2) designato dal Direttore generale e si conclude entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo ragionevole. Nel corso dell'arbitrato non si sospendono concessioni o altri obblighi.

7. L'arbitro (3) che opera ai sensi del paragrafo 6 non esamina la natura delle concessioni o degli altri obblighi oggetto della sospensione, ma stabilisce se il livello di tale sospensione è equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici. L'arbitro può inoltre stabilire se la sospensione di concessioni o di altri obblighi proposta è consentita dall'accordo contemplato. Tuttavia, se la questione sottoposta ad arbitrato comprende l'affermazione che non si sono seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 3, l'arbitro esamina tale affermazione. Se l'arbitro stabilisce che non si sono seguiti detti principi e procedure, la parte che ha sporto reclamo li applica conformemente al paragrafo 3. Le parti accettano la decisione dell'arbitro che considerano definitiva e le parti interessate non chiedono un secondo arbitrato. Il DSB viene prontamente informato della decisione dell'arbitro e autorizza, a richiesta, la sospensione di concessioni o altri obblighi se la richiesta è compatibile con la decisione i dell'arbitro, a meno che il DSB decida all'unanimità di respingere la richiesta.

8. La sospensione di concessioni o altri obblighi è provvisoria e si applica soltanto finchè non viene abolita la misura giudicata incompatibile con un accordo contemplato o finchè il membro che deve applicare le raccomandazioni o le decisioni non trova una soluzione all'annullamento o al pregiudizio dei benefici, o finchè non si trova una soluzione reciprocamente soddisfacente. Conformemente all'art. 21, paragrafo 6, il DSB continua a tenere sotto controllo l'applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate, anche nei casi in cui è stata fornita una compensazione o sono stati sospesi concessioni o altri obblighi ma non sono state applicate le raccomandazioni per rendere una misura conforme agli accordi contemplati.

9. Le disposizioni degli accordi contemplati in materia di risoluzione delle controversie possono essere invocate in relazione a misure che incidono sul loro rispetto adottate da amministrazioni o autorità regionali o locali sul territorio di un membro. Qualora il DSB abbia stabilito che non è stata rispettata una disposizione di un accordo contemplato, il membro responsabile adotta le misure ragionevoli in suo potere affinchè tale disposizione sia rispettata. Nei casi in cui non è stato possibile garantire il rispetto di tali disposizioni, si applicano le disposizioni degli accordi contemplati e della presente intesa relative alla compensazione e alla sospensione di concessioni o altri obblighi (4).

(1) Nell'elenco del documento MTN.GNS/W/120 figurano undici settori.

(2) L'espressione "arbitro" può riferirsi a una o più persone.

(3) L'espressione "arbitro" può riferirsi a una o più persone, o ai membri del panel originale qualora quest'ultimo funga da arbitro.

(4) Qualora le disposizioni di un accordo contemplato relative a misure prese da amministrazioni o da autorità regionali o locali sul territorio di un membro contengano disposizioni diverse dalle disposizioni del presente paragrafo, prevalgono le disposizioni dell'accordo contemplato in questione.

Articolo 23.

Consolidamento del sistema multilaterale.

1. Nel cercare di ottenere riparazione di una violazione di obblighi o di un altro annullamento o pregiudizio dei benefici previsti dagli accordi contemplati o di un impedimento al conseguimento di un obiettivo degli accordi contemplati, i membri utilizzano e rispettano le norme e procedure della presente intesa.

2. In tali casi i membri:
--a) non concludono che si è verificata una violazione, che sono stati annullati o pregiudicati benefici o che è stato impedito il conseguimento di un obiettivo degli accordi contemplati se non facendo ricorso alla procedura di risoluzione delle controversie conformemente alle norme e procedure della presente intesa, e rendono ogni eventuale conclusione di questo tipo compatibile con le constatazioni contenute nella relazione del panel o dell'organo d'appello adottata dal DSB o con un lodo arbitrale reso ai sensi della presente intesa;
--b) seguono le procedure di cui all'art. 21 per stabilire il periodo ragionevole entro il quale il membro interessato può applicare le raccomandazioni e le decisioni; e
--c) seguono le procedure di cui all'art. 22 per stabilire il livello della sospensione delle concessioni o di altri obblighi e per ottenere l'autorizzazione del DSB conformemente alle suddette procedure prima di sospendere concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati in risposta alla mancata applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni entro il suddetto periodo ragionevole da parte del membro interessato.

Articolo 24.

Procedure speciali relative ai paesi meno avanzati membri.

1. In tutte le fasi delle procedure di determinazione delle cause di una controversia e di risoluzione delle controversie in cui è coinvolto un paese meno avanzato membro, si presta particolare attenzione alla situazione specifica dei paesi meno avanzati membri. A questo proposito, i membri danno prova di moderazione nel sollevare questioni conformemente alle presenti procedure in cui sia coinvolto un paese meno avanzato membro. Qualora si constati che un annullamento o un pregiudizio dei benefici è derivato da una misura adottata da un paese meno avanzato membro, le parti che hanno sporto reclamo danno prova di moderazione nel chiedere compensazioni o nel chiedere l'autorizzazione a sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi conformemente alle presenti procedure.

2. Nei casi di risoluzione delle controversie in cui è coinvolto un paese meno sviluppato membro, qualora non si sia trovata una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni, il Direttore generale o il presidente del DSB offrono, a richiesta di un paese meno avanzato membro, i loro buoni uffici, la loro opera di conciliazione e mediazione per aiutare le parti a risolvere la loro controversia, prima che venga presentata una richiesta di costituzione di un panel. Nel prestare tale assistenza, il Direttore generale o il presidente del DSB possono consultare qualsiasi fonte che l'uno o l'altro ritenga opportuno consultare.

Articolo 25.

Arbitrato.

1. Un arbitrato rapido nell'ambito dell'OMC, concepito come sistema alternativo di risoluzione delle controversie, può facilitare la soluzione di determinate controversie relative a questioni chiaramente definite da entrambe le parti.

2. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente intesa, il ricorso all'arbitrato è soggetto alla reciproca intesa tra le parti, che concordano le procedure da seguire. Gli accordi di ricorrere all'arbitrato sono notificati a tutti i membri con un preavviso sufficiente rispetto all'effettivo inizio del processo arbitrale.

3. Gli altri membri possono diventare parti di un processo arbitrale solo previo accordo delle parti che hanno concordato di fare ricorso all'arbitrato. Le parti coinvolte nei procedimenti concordano di attenersi al lodo arbitrale. I lodi arbitrali sono notificati al DSB e al consiglio o al comitato di ogni accordo pertinente, presso i quali qualsiasi membro può sollevare qualsiasi questione ad essi relativa.

4. Gli articoli 21 e 22 della presente intesa si applicano, mutatis mutandis, ai lodi arbitrali.

Articolo 26.

1. Reclami non relativi a violazioni, del tipo descritto all'art. XXIII, paragrafo 1, lettera a) del GATT 1994. Quando a un accordo contemplato sono applicabili le disposizioni dell'art. XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, un panel o l'organo d'appello possono emettere decisioni e raccomandazioni solo nella misura in cui una parte della controversia ritiene che un beneficio che le deriva direttamente o indirettamente dall'accordo contemplato pertinente sia annullato o pregiudicato o che sia impedito il conseguimento di un obiettivo di quell'accordo a causa dell'applicazione da parte di un membro di una misura, contraria o meno alle disposizioni del suddetto accordo. Se e nella misura in cui detta parte ritiene e un panel o l'organo d'appello stabilisce che un caso riguarda una misura che non è in conflitto con le disposizioni di un accordo contemplato cui sono applicabili le disposizioni dell'art. XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, si applicano le procedure della presente intesa, soggette alle seguenti condizioni:
--a) La parte che ha sporto reclamo presenta una giustificazione particolareggiata a sostegno di ciascun reclamo relativo a una misura che non è in conflitto con l'accordo contemplato in questione;
--b) qualora si sia constatato che una misura annulla o pregiudica i benefici derivanti dall'accordo contemplato in questione o impedisce il conseguimento di un obiettivo di tale accordo senza che vi siano violazioni dell'accordo, non c'è l'obbligo di ritirare tale misura. In questi casi, tuttavia, il panel o l'organo d'appello raccomandano che il membro interessato trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente;
--c) in deroga alle disposizioni dell'art. 21, l'arbitrato di cui all'art. 21, paragrafo 3 può comprendere, a richiesta dell'una o dell'altra parte, una determinazione del livello di benefici che sono stati annullati o pregiudicati e suggerire modi per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, che non è vincolante per le parti della controversia;
--d) in deroga alle disposizioni dell'art. 22, paragrafo 1, la compensazione può far parte della soluzione reciprocamente soddisfacente che costituisce la risoluzione definitiva di una controversia.

2. Reclami del tipo descritto all'art. XXIII, paragrafo 1, lettera c) del GATT 1994. Quando a un accordo contemplato sono applicabili le disposizioni dell'art. XXIII, paragrafo 1, lettera c) del GATT 1994, un panel può emettere decisioni e raccomandazioni solo nella misura in cui una parte della controversia ritiene che un beneficio che le deriva direttamente o indirettamente dall'accordo contemplato pertinente sia annullato o pregiudicato o che sia impedito il conseguimento di un obiettivo di quell'accordo a causa dell'esistenza di una situazione diversa da quelle cui sono applicabili le disposizioni del paragrafo 1, lettere a) e b) dell'art. XXIII del GATT 1994. Se e nella misura in cui detta parte ritiene e un panel stabilisce che la questione è contemplata dal presente paragrafo, le procedure della presente intesa si applicano solo fino al punto della procedura in cui la relazione del panel è stata distribuita ai membri. Si applicano le norme e le procedure in materia di risoluzione delle controversie contenute nella decisione del 12 aprile 1989 (BISD 36S/61-67) all'esame in vista dell'adozione, alla sorveglianza e all'applicazione delle raccomandazioni e decisioni. Si applicano inoltre le seguenti condizioni:
-a) la parte che ha sporto reclamo presenta una giustificazione particolareggiata a sostegno di ciascun punto sollevato in relazione alle questioni contemplate dal presente paragrafo;
--b) nei casi relativi alle questioni contemplate dal presente paragrafo, se un panel constata che determinati casi riguardano anche questioni relative alla risoluzione delle controversie diverse da quelle contemplate dal presente paragrafo, il panel presenta al DSB una relazione in cui affronta tali questioni e una relazione distinta sulle questioni contemplate dal presente paragrafo.

Articolo 27.

Compiti del segretariato.

1. Il segretariato ha il compito di assistere i panel, in particolare per quanto riguarda gli aspetti giuridici, storici e procedurali delle questioni affrontate, e di fornire servizi di segretaria e sostegno tecnico.

2. A richiesta dei membri, il segretariato li assiste per quanto riguarda la risoluzione delle controversie; nel caso dei paesi in via di sviluppo membri può tuttavia essere necessario fornire ulteriore assistenza e consulenza giuridica in materia di risoluzione delle controversie. A tal fine il segretariato mette a disposizione di qualsiasi paese in via di sviluppo membro che ne faccia richiesta un esperto giuridico qualificato dei servizi di cooperazione tecnica dell'OMC. Tale esperto assiste il paese in via di sviluppo membro in modo tale da garantire la costante imparzialità del segretariato.

3. Il segretariato organizza speciali corsi di formazione per i membri interessati sulle presenti procedure e prassi di risoluzione delle controversie, per consentire agli esperti dei membri di acquisire una migliore preparazione in questo campo.

Appendice 1-

ACCORDI CONTEMPLATI DALLA PRESENTE INTESA

A) Accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio.

B) Accordi commerciali multilaterali:

--Allegato 1 A: Accordi multilaterali sugli scambi di merci,
--Allegato 1 B: Accordo generale sugli scambi di servizi,
--Allegato 1 C: Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio,

--Allegato 2: Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

C) Accordi commerciali plurilaterali:

----Allegato 4:
Accordo sul commercio di aeromobili civili,
Accordo sugli appalti pubblici,
Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari,
Accordo internazionale sulle carni bovine.
L'applicabilità della presente intesa agli accordi commerciali plurilaterali è soggetta all'adozione di una decisione delle parti di ciascun accordo che specifichi le condizioni di applicabilità dell'intesa a quello specifico accordo, compresa qualsiasi norma o procedura aggiuntiva o speciale da inserire nell'appendice 2, nella forma notificata al DSB.

Appendice 2

NORME E PROCEDURE SPECIALI O AGGIUNTIVE CONTENUTE  NEGLI ACCORDI CONTEMPLATI XTAB

Accordo Norme e procedure

 -- -- Accordo sull'applicazione delle 11.2 misure sanitarie e fitosanitarie
Accordo sui tessili e sull'abbigliamento 2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4,  5.6, 6.9, 6.10, 6.11,8.1-8.12
Accordo sugli ostacoli tecnici 14.2-14.4, Allegato 2 agli scambi
Accordo relativo all'applicazione 17.4-17.7 dell'art. VI del GATT 1994
Accordo relativo all'applicazione 19.3-19.5, Allegato II.2 (f), dell'art. VII del GATT 1994 3, 9, 21
Accordo sulle sovvenzioni e sulle 4.2-4.12, 6.6, 7.2-7.10, 8.5 misure compensative nota 35, 24.4, 27.7, Allegato V
Accordo generale sugli scambi di XXII:3, XXIII:3 servizi
Allegato sui servizi finanziari 4
Allegato sui servizi di trasporto 4 aereo
Decisione relativa ad alcune procedure di risoluzione delle controversie per quanto riguarda l'accordo generale sugli scambi di servizi
L'elenco di norme e procedure della presente appendice comprende disposizioni per le quali solo una parte della disposizione può essere pertinente in questo contesto.
Eventuali norme o procedure aggiuntive o speciali degli accordi commerciali plurilaterali determinate dagli organismi competenti di ciascun accordo e notificate al DBS.

Appendice 3

PROCEDURE DI LAVORO

1. Nei suoi lavori, il panel si attiene alle disposizioni pertinenti della presente Intesa. Si applicano inoltre le seguenti procedure di lavoro.

2. Il panel si riunisce a porte chiuse. Le parti della controversia, e le parti interessate, presenziano alle riunioni solo su invito del panel a comparire dinanzi al pane1.

3. Le delibere dal panel e i documenti adesso presentati rimangono riservati. Nessun elemento della presente intesa impedisce a una parte di una controversia di rendere pubbliche dichiarazioni relative alla propria posizione. I membri trattano come informazioni riservate le informazioni fornite al panel da un altro membro e così designate da tale membro. Quando una parte di una controversia presenta una versione riservata delle sue comunicazioni scritte al panel, essa fornisce anche, a richiesta di un membro, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue communicazioni che può essere divulgata.

4. Prima della prima riunione di merito del panel con le parti, le parti della controversia trasmettono al panel comunicazioni scritte in cui espongono i fatti in questione e le loro argomentazioni.

5. Nel corso della sua prima riunione di merito con le parti, il panel chiede alla parte che ha sporto reclamo di esporre la propria tesi. Successivamente, sempre nella stessa riunione, si chiede alla parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo di esporre il suo punto di vista.

6. Tutti i terzi che hanno notificato al DSB il loro interesse nella controversia sono invitati per iscritto ad esporre le loro opinioni in un'apposita sessione della prima riunione di merito del panel. Tutti questi terzi possono presenziare all'intera sessione.

7. Le contestazioni formali avvengono nel corso di una seconda riunione di merito del panel. La parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo ha diritto di prendere la parola per prima, seguita dalla parte che ha sporto reclamo. Prima di tale riunione le parti presentano al panel contestazioni formali in forma scritta.

8. Il panel può in qualsiasi momento porre domande e chiedere spiegazioni alle parti, nel corso di una riunione con le parti o per iscritto.

9. Le parti della controversia ed eventuali terzi invitati a presentare il loro punto di vista conformemente all'art. 10 mettono a disposizione del panel una versione scritta delle loro dichiarazioni orali.

10. Al fine di garantire la massima trasparenza, le presentazioni dei casi, le contestazioni e le dichiarazioni di cui ai paragrafi 5-9 si effettuano in presenza delle parti. Inoltre le comunicazioni scritte di ciascuna parte, comprese eventuali osservazioni sulla sezione descrittiva della relazione e le risposte alle domande formulate dal panel, sono messe a disposizione della controparte o delle controparti.

11. Ogni procedura aggiuntiva specifica del panel. 12. Calendario proposto per i lavori del panel: XTAB

a) ricevimento delle prime comunicazioni scritte delle parti:
 1) parte che ha sporto reclamo: 3-6 settimane
 2) parte nei confronti della quale si è sporto reclamo: 2-3 settimane
b) data, ora e luogo della prima riunione di merito con le parti; sessione con i terzi: 1-2 settimane
c) ricevimento delle contestazioni scritte delle parti: 2-3 settimane
d) data, ora e luogo della seconda riunione di merito con le parti: 1-2 settimane
e) invio alle parti della sezione descrittiva della relazione: 2-4 settimane
f) ricevimento delle osservazioni delle parti sulla sezione descrittiva della relazione: 2 settimane
g) presentazione della relazione interinale, comprensiva di constatazioni e conclusioni, alle parti: 2-4 settimane
h) termine entro il quale le parti posson richiedere la revisione di una o più sezioni della relazione: 1 settimana
i) periodo di revisione da parte del panel, comprese eventuali ulteriori riunioni con le parti: 2 settimane
j) presentazione della relazione finale alle parti della controversia: 2 settimane
k) diffusione ai membri della relazione finale: 3 settimane
Il calendario di cui sopra può essere modificato alla luce di sviluppi imprevisti.
Se necessario si convocano ulteriori riunioni con le parti.

Appendice 4

GRUPPI DI STUDIO DI ESPERTI

Ai gruppi di studio di esperti istituiti conformemente alle disposizioni dell'art. 13, paragrafo 2 si applicano le norme e le procedure seguenti.

1. I gruppi di studio di esperti operano sotto l'autorità del panel. I loro mandati e le loro procedure di lavoro particolareggiate sono stabiliti dal panel, ed essi riferiscono al panel.
2. La partecipazione ai gruppi di lavoro di esperti è limitata a persone esperte e professionalmente qualificate nel campo in questione.
3. I cittadini delle parti della controversia non fanno parte di un gruppo di studio di esperti se non con il consenso delle parti della controversia, fatta eccezione per circostanze eccezionali in cui il panel ritenga che non si possa soddisfare altrimenti la necessità di competenze scientifiche specialistiche. I pubblici funzionari delle parti della controversia non fanno parte di un gruppo di studio di esperti. I membri dei gruppi di studio di esperti operano a titolo personale e non in quanto rappresentanti di pubbliche amministrazioni, nè di alcuna organizzazione. Le pubbliche amministrazioni o le organizzazioni, pertanto, non impartiscono loro istruzioni per quanto riguarda le questioni sottoposte a un gruppo di studio di esperti.
4. I gruppi di studio di esperti possono consultare e chiedere informazioni e consulenze tecniche a qualsiasi fonte ritengano opportuna. Prima di chiedere tali informazioni o consulenze a una fonte soggetta alla giurisdizione di un membro, un gruppo di studio di esperti ne informa la pubblica amministrazione di quel membro. Ogni membro risponde prontamente e in modo esauriente a ogni siffatta richiesta di informazioni formulata da un gruppo di studio di esperti che tale gruppo di studio di esperti giudichi necessaria e opportuna.
5. Le parti di una controversia hanno accesso a tutte le informazioni pertinenti fornite a un gruppo di studio di esperti, a meno che si tratti di informazioni riservate. Le informazioni riservate fornite al gruppo di studio di esperti non sono divulgate senza autorizzazione formale della pubblica amministrazione, dell'organizzazione o della persona che le ha fornite. Qualora tali informazioni vengano richieste al gruppo di studio di esperti, ma la loro divulgazione da parte del gruppo di studio di esperti non sia autorizzata, la pubblica amministrazione, l'organizzazione o la persona che fornisce le informazioni fornisce anche una sintesi non riservata delle informazioni.
6. Il gruppo di studio di esperti presenta alle parti della controversia un progetto di relazione al fine di raccogliere le loro osservazioni e di tenerne eventualmente conto nella relazione finale, che viene presentata anche alle parti della controversia quando viene presentata al panel. La relazione finale del gruppo di studio di esperti ha unicamente valore consultivo.

Allegato 3

MECCANISMO DI ESAME DELLE POLITICHE COMMERCIALI I membri concordano quanto segue:

A. Obiettivi. i) Scopo del meccanismo di esame delle politiche commerciali (Trade Policy Review Mechanism, "TPRM") è contribuire ad un maggiore rispetto da parte di tutti i membri delle norme, delle discipline e degli impegni assunti nel quadro degli accordi commerciali multilaterali e, se del caso, degli accordi commerciali plurilaterali, e in tal modo a un migliore funzionamento del sistema commerciale multilaterale, favorendo la trasparenza e la conoscenza delle politiche e delle prassi commerciali dei membri. Il meccanismo di esame consente pertanto di procedere a scadenze regolari ad analizzare e valutare collettivamente il complesso delle politiche e delle prassi commerciali dei singoli membri e il loro impatto sul funzionamento del sistema commerciale multilaterale. Esso tuttavia non serve da base per garantire l'attuazione di specifici obblighi derivanti dagli accordi o per le procedure di risoluzione delle controversie, nè ad imporre nuovi impegni politici ai membri. ii) La valutazione effettuata nel quadro del meccanismo di esame si inserisce, nella misura adeguata, nel contesto più generale delle necessità economiche e di sviluppo, delle politiche e degli obiettivi del membro interessato, nonchè del suo ambiente esterno. La funzione del meccanismo di esame è comunque quella di analizzare l'impatto delle politiche e delle prassi commerciali di un membro sul sistema commerciale multilaterale.

B. Trasparenza interna. I membri riconoscono il valore intrinseco, tanto per le economie dei membri quanto per il sistema commerciale multilaterale, della trasparenza interna dei processi decisionali dei governi per quanto riguarda le questioni di politica commerciale e concordano di favorire e promuovere una maggiore trasparenza dei loro rispettivi sistemi, fermo restando che l'attuazione della trasparenza interna deve avvenire per libera scelta e tener conto del sistema giuridico e politico di ciascun membro.

C. Procedure d'esame.
i) Per effettuare gli esami delle politiche commerciali si costituisce l'organo di esame delle politiche commerciali (Trade Policy Review Body, denominato, nel presente allegato, "TPRB").
ii) Le politiche e prassi commerciali di tutti i membri sono regolarmente sottoposte ad esame. Il fattore determinante per stabilire la frequenza di tali esami è l'incidenza dei singoli membri sul funzionamento del sistema commerciale multilaterale, definita in base alla loro quota degli scambi mondiali in un periodo rappresentativo recente. Le prime quattro entità commerciali in tal modo stabilite (contando come un'unica entità le Comunità europee) sono sottoposte ad esame ogni due anni. Le sedici entità successive sono sottoposte ad esame ogni quattro anni. Gli altri membri sono sottoposti ad esame ogni sei anni, fatta eccezione per i paesi meno avanzati membri, per i quali sì può stabilire un periodo più lungo. Resta inteso che l'esame di entità che hanno una politica estera comune che si applica a più di un membro comprende tutte le componenti di tale politica che incidono sul commercio, ivi comprese le politiche e le prassi pertinenti dei singoli membri. In via eccezionale, in caso di cambiamenti delle politiche o prassi commerciali di un membro che possono avere significative ripercussioni per le sue controparti commerciali, il membro interessato può essere invitato dal TPRB, previa consultazione, ad anticipare il suo esame successivo.
iii) Le discussioni nelle riunioni del TPRB si ispirano agli obiettivi di cui alla lettera A. Tali discussioni si concentrano sulle politiche e sulle prassi commerciali del membro in questione che sono oggetto della valutazione prevista dal meccanismo d'esame.
iv) Il TPRB stabilisce un piano di base per lo svolgimento degli esami. Esso può inoltre discutere le relazioni di aggiornamento dei membri e prenderne atto. Il TPRB stabilisce un programma degli esami da svolgere ogni anno in consultazione con i membri direttamente interessati. In consultazione con il membro o con i membri oggetto dell'esame, il presidente può scegliere dei relatori che, operando a titolo personale, introducano il dibattito in seno al TPRB.
v) Il TPRB basa i propri lavori sulla documentazione seguente:
--a) una relazione completa, conforme a quanto previsto alla lettera D, presentata dal membro o dai membri oggetto dell'esame;
--b) una relazione compilata sotto la propria responsabilità dal segretariato in base alle informazioni ad esso disponibili e a quelle fornite dal membro o dai membri interessati. Il segretariato dovrebbe chiedere chiarimenti al membro o ai membri interessati rispetto alle loro politiche e prassi commerciali.
vi) Le relazioni del membro oggetto dell'esame e del segretariato, corredate dai verbali della relativa riunione del TPRB, sono pubblicate subito dopo l'esame.
vii) I suddetti documenti sono inviati alla Conferenza dei ministri, che ne prende atto.

 D. Relazioni. Al fine di conseguire la massima trasparenza possibile, ciascun membro presenta periodicamente una relazione al TPRB. Le relazioni complete descrivono le politiche e le prassi commerciali seguite dal membro o dai membri interessati seguendo uno schema concordato deciso dal TPRB. Tale schema si basa inizialmente sul modello per le relazioni dei paesi istituito dalla decisione del 19 luglio 1989 (BISD 36S/406-409), modificato come necessario per estendere l'oggetto delle relazioni a tutti gli aspetti delle politiche commerciali contemplati dagli accordi commerciali multilaterali dell'allegato 1 e, se del caso, dagli accordi commerciali plurilaterali. Tale schema può essere modificato dal TPRB alla luce dell'esperienza. Tra un esame e l'altro i membri presentano brevi relazioni in cui si riportano tutti i cambiamenti significativi delle loro politiche commerciali; si presenta inoltre un aggiornamento annuale delle informazioni statistiche conformemente al modello concordato. Si tiene particolarmente conto delle difficoltà che possono incontrare i paesi meno avanzati membri nella compilazione delle loro relazioni. A richiesta dei paesi in via di sviluppo membri, e in particolare dei paesi meno avanzati membri, il segretariato mette a loro disposizione assistenza tecnica. Le informazioni contenute nelle relazioni dovrebbero essere coordinate per quanto possibile con le notifiche effettuate ai sensi delle disposizioni degli accordi commerciali multilaterali e, se del caso, degli accordi commerciali plurilaterali.

E. Relazioni con le disposizioni del GATT 1994 e del ATS in materia di bilancia dei pagamenti. I membri riconoscono la necessità di ridurre al minimo gli oneri per i governi che devono partecipare anche a procedure di consultazione complete conformemente alle disposizioni del GATT 1994 e del GATS in materia di bilancia dei pagamenti. A tal fine il presidente del TPRB elabora, in consultazione con il membro o con i membri interessati e con il presidente del comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti, soluzioni amministrative che armonizzino la cadenza normale degli esami delle politiche commerciali con il calendario delle consultazioni in materia di bilancia dei pagamenti, senza tuttavia posticipare di più di dodici mesi l'esame delle politiche commerciali.

F. Analisi del meccanismo. Il TPRB procede a una valutazione del TPRM entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo che istituisce l'OMC. I risultati di tale valutazione sono presentati alla Conferenza dei ministri. Successivamente il TPRB può procedere a valutazioni del TPRM a intervalli stabiliti di sua iniziativa o a richiesta della Conferenza dei ministri. G. Panoramica degli sviluppi dell'ambiente ommerciale internazionale. Il TPRB procede inoltre a una panoramica annuale degli sviluppi dell'ambiente commerciale internazionale che incidono sul sistema commerciale multilaterale. A tale panoramica contribuisce una relazione annuale del Direttore generale che illustra le principali attività dell'OMC ed evidenzia le maggiori questioni politiche che interessano il sistema commerciale.

Allegato 4

ACCORDI COMMERCIALI PLURILATERALI

Accordo sul commercio di aeromobili civili. L'Accordo sul commercio di aeromobili civili stipulato a Ginevra il 12 aprile 1979 (BISD 26S/162), come successivamente modificato, rettificato o emendato.

 Accordo sugli appalti pubblici. L'Accordo sugli appalti pubblici stipulato a Marrakech il 15 aprile 1994.

Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari. L'Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari stipulati a Marrakech il 15 aprile 1994.

Accordo internazionale sulle carni bovine. L'Accordo internazionale sulle carni bovine stipulato a Marrakech il 15 aprile 1994. (Sono omessi i testi di decisioni, dichiarazioni e ulteriori annessi).




©opyright 1999, tutti i diritti riservati, a cura di Antonella De Robbio, creazione 15-08-1999