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Ultimo aggiornamento: 4 giugno 1997
Benvenuto! Se stai leggendo questa pagina, molto probabilmente sei un onesto cittadino, rispettoso della legge e ben compreso del senso dello Stato. Proprio per questo, vuoi contribuire regolarmente alle spese pubbliche, secondo il dettato dell'art. 53 della nostra Costituzione, e sei consapevole che anche il reddito piú o meno modesto che ti deriva dall'esercizio dell'attività di insegnante privato concorre a determinare la tua capacità contributiva. Tu dunque vuoi pagare le tasse sulle ripetizioni, ma non sai come fare; ebbene, in questa pagina troverai tutte le informazioni che ti servono.
Se, al contrario, sei un disonesto furfante che vuole eludere il fisco (e questo è un reato), cessa subito la lettura e péntiti dei tuoi peccati: quanto segue non fa per te, né il mio animo nobile e puro può sopportare che tu mi legga.
Anch'io, come molti, da studente ho dato ripetizioni agli allievi delle scuole superiori, e talvolta anche a studenti universitari; e finché ero studente, non ho mai pagato le tasse relative. Tuttavia non sono colpevole di alcun reato, giacché i guadagni che realizzavo erano al di sotto della soglia esente da IRPEF (per i redditi da lavoro autonomo) e, come dirò piú avanti, le ripetizioni non sono soggette a IVA. Quando però ho vinto la borsa di studio del dottorato di ricerca in matematica, ho temuto di dover optare fra l'esenzione per il reddito di lavoro autonomo e quella per il reddito di lavoro dipendente (solo in seguito mi sono accorto che la borsa di studio è esente da imposte per conto suo), e per questa ragione mi sono interessato al problema del regime fiscale di coloro che svolgono, in modo occasionale e comunque al di fuori di scuole o strutture consimili, l'attività di insegnante privato. Mi sono dunque recato all'Ufficio delle Imposte Dirette per spiegare il mio problema e chiedere informazioni sul da farsi, e lí un funzionario gentilissimo, dopo un iniziale attimo di stupore, mi ha dato i ragguagli necessari. Ho appreso con piacere che gli adempimenti prescritti sono pochissimi e semplicissimi, ed è un vero peccato che la normativa in materia non sia di piú facile accesso. Proprio per questo ho pensato di pubblicare sulla rete quello che mi è stato detto.
Come ho appena detto nell'Introduzione, ho scritto questa pagina nell'intento di fare cosa utile a chi cerca informazioni su come pagare le tasse sulle ripetizioni, riferendo, in maniera forse incompleta o addirittura erronea, ciò che è stato detto a me. Deve essere però ben chiaro che IO NON HO ALCUN TITOLO PER DARE INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE: non sono un fiscalista, e nemmeno un semplice competente, e rifiuto persino di qualificarmi come una persona genericamente informata sull'argomento. Il contenuto di questa pagina deve essere considerato alla stregua di una conversazione informale tra amici, anzi, meglio, tra semplici conoscenti che si scambino informazioni raccolte per ``sentito dire''. Puoi liberamente approfittare di quanto segue, se ritieni che possa esserti utile in qualche modo, ma STA A TE CHE LEGGI DI VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI FORNITE, E ANCHE DI GIUDICARE SE ESSE SI ADATTINO OPPURE NO ALLA TUA SITUAZIONE; IO CHE SCRIVO NON ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITÀ A RIGUARDO, E RIFIUTO PARIMENTI DI ASSUMERMI ALCUNA RESPONSABILITÀ CIRCA QUALSIVOGLIA DANNO, PATRIMONIALE O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE, O QUALSIVOGLIA CONSEGUENZA, ANCHE PENALE, CHE POSSA DERIVARTI DALL'USO DELLE INFORMAZIONI QUI FORNITE. SE NON ACCETTI QUESTE CONDIZIONI, NON LEGGERE OLTRE. Mi spiace di dover essere cosí rude, ma non voglio neppure pensare di dover correre il rischio di venire citato in giudizio come corresponsabile di decine e decine di infrazioni alle leggi fiscali!
Vorrei metter qui i riferimenti normativi rilevanti, ma prima di scrivere sciocchezze preferisco consultare un mio amico procuratore legale. Per ora basti sapere che, ai sensi dell'art. 10, comma 20 del D.P.R. 633/1972, i proventi di lezioni private impartite a titolo personale, fuori da scuole, istituti e strutture consimili, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA); ma ovviamente essi si cumulano con tutti gli altri redditi a formare il reddito imponibile, sul quale si pagherà l'IRPEF. Se dunque da un lato non è necessario aprire una partita IVA e tenere una contabilità regolare (come devono fare, invece, gli esercenti arti e professioni), dall'altro i guadagni che si realizzano con le ripetizioni devono essere documentati in qualche modo, per poter essere poi dichiarati nel modello 740. A quanto mi è stato detto, è sufficiente rilasciare una ricevuta semplice (non una ricevuta fiscale, che non è richiesta e per la quale, comunque, bisognerebbe avere la partita IVA) della quale una copia va conservata e allegata alla dichiarazione dei redditi: è tutto. Semplice, no? Non venirmi a dire che non paghi le tasse perché farlo è troppo complicato!
Per sapere cosa fare, è sufficiente che tu legga questa sezione. Quando e ogniqualvolta il tuo allievo ti paga, devi compilare una ricevuta in duplice copia, redatta secondo il fac-simile riportato piú sotto; questa ricevuta può benissimo essere scritta a mano su carta semplice (anche, per dire, su un pezzo di carta a quadretti strappato da un quaderno), ma deve contenere i seguenti elementi essenziali:
Di questa ricevuta, dicevamo, devi fare due copie: una per te e una per il tuo allievo. Le ricevute devono essere numerate progressivamente, in modo da essere univocamente riconoscibili, e conservate con cura (be', devi conservare solo la copia che resta a te, naturalmente!). Come ho già detto, se l'importo della ricevuta supera le 150.000 lire, devi apporre su quella delle due copie che scegli di designare come``originale'' (l'altra sarà la ``copia'') una marca da bollo ``secondo valore vigente'', e cioè, attualmente, da 2.000 lire. Per questa ragione, è bene trattenere per sè l'``originale'', sul quale c'è il bollo, e consegnare all'allievo la ``copia''. Colgo l'occasione per ribadire che la copia va comunque consegnata, anche se l'allievo non saprà che farsene e la butterà, presumibilmente, nel primo cestino dei rifiuti che si troverà a tiro: in teoria, egli potrebbe voler conservare la ricevuta, aspettare un anno, andare in Comune a spulciare la tua dichiarazione dei redditi e controllare se hai davvero dichiarato le sue ripetizioni.
I guadagni fatti con le ripetizioni vanno dichiarati nel quadro L del modello 740, cioè appunto il quadro dedicato ai ``redditi diversi'', e vanno poi sommati agli altri redditi per determinare il reddito imponibile lordo totale, e quindi l'imposta: per questo, ti rinvio alle istruzioni del modello 740, dato che quello che c'è da fare a questo punto è semplicemente ciò che bisogna fare per ogni altro reddito. Al quadro L accluderai una fotocopia delle ricevute che hai rilasciato nell'anno fiscale a cui la dichiarazione si riferisce, quelle stesse che hai conservato e che continuerai a conservare.
Dott. Paperino PAOLINO Ricevuta n. 1
Via Col Vento, 1 1 aprile 1996
12345 PAPEROPOLI
Cod. fisc. PLN PPR 99Z01 A987?
Rilasciata a:
Preg.mo Sig.
Pietro GAMBADILEGNO
Via del Corso, 5
TOPOLINIA
Il sottoscritto Paperino PAOLINO ha ricevuto in data odierna dal
Sig. Pietro GAMBADILEGNO la somma di Lit. 200.000 (duecentomila)
quale compenso per lezioni private, impartite a titolo personale,
su materie scolastiche o universitarie; tale compenso è esente
da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 20 del D.P.R. 633/1972.
(firma)
Marca da bollo (per importi superiori a Lit. 150.000)
Visto l'argomento, mi sento obbligato a includere un predicozzo sul dovere di pagare le tasse; tuttavia, voglio togliermi questo dente quanto piú in fretta possibile, per cui mi limiterò a due battute (come si dice in televisione). La prima è che se non siete soddisfatti di come viene amministrato il denaro pubblico è bene che ve ne ricordiate quando andate a votare, non quando fate la dichiarazione dei redditi. La seconda è che un milione di tasse evase è un milione rubato, e nel piú vile dei modi, alla vecchierella che tenta di campare con cinquecentomila lire al mese di pensione. Queste due semplici considerazioni sono solo due esempi di quel che dovrebbe entrare nel sentimento comune della nostra ``ggente'', prima che l'Italia possa sperare di riuscire, un giorno, a diventare un Paese civile.