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Le banche dati nei flussi di mercato
nello sviluppo del mercato dell'informazione a livello internazionale e, grazie al recente decreto legislativo italiano, ci si auspica anche all'interno del mercato nazionale
la banca dati acquisisce importanza strategica non solo nella sfera socio-culturale ma anche in ambito economico per le notevoli implicazioni nei flussi di mercato
Le banche dati per l’università e la ricerca
oggetti digitali in continua evoluzione
strumento prezioso per la ricerca
cui si connettono altri contenitori informativi
Il bene informativo immateriale quale risorsa di valore sociale, culturale, economico, è racchiuso tra i confini "chiusi" o "aperti" delle banche dati
"liberamente accessibili" o "a pagamento”
Le banche dati per la didattica
nel campo della didattica e dell'educazione
divengono fonti preziose di informazione
rivestono un ruolo fondamentale sia per il progresso della scienza e della tecnica sia per la crescita culturale dell'intera collettività
La biblioteca come relazione
Nel processo di elaborazione delle relazioni, le biblioteche di università devono
- collocarsi in modo consapevole rispetto a norme e regolamenti
- assumere un ruolo attivo nel gioco dei diritti
- contrattare clausole e percorsi nella gestione degli accessi
L'accesso ai documenti e alle banche dati interessa le più svariate categorie di utenti l'utenza accademica, la scuola, le aziende, i cittadini
La biblioteca tra informazione e diritto
"la funzione di intermediazione rispetto all'informazione di comunità"
funzione base della biblioteca non solo di università ma anche della biblioteca pubblica e di quella scolastica
Se l'informazione è un bene, tangibile o intangibile, su quel bene possono gravare dei diritti, i diritti che detiene l'autore che ha originato l'opera d'ingegno in quella determinata forma espressiva
Le banche dati in biblioteca: un primo approccio giuridico 1.
nella qualità di fruitori di informazione contenuta nelle banche dati
- Conoscere le manovre consentite dalla legge, di modo da negoziare le clausole contrattuali ove le stesse manovre spesso sono vietate dai produttori o risultano più restrittive rispetto alla legge.
- I costi delle banche dati sono una delle voci di bilancio in uscita più consistente, dopo la spese per abbonamenti ai periodici
- Attenzione a condizioni particolarmente restrittive sia per quanto riguarda gli accessi, sia per le attività di circolazione delle informazioni contenute nelle banche dati in licenza d'uso
anche per banche dati di dominio pubblico (liberamente e gratuitamente accessibili)
Le banche dati in biblioteca: un primo approccio giuridico 2.
Nel nuovo ruolo di creatori/costitutori di banche dati ad utilizzo scientifico
attività fondamentale ai fini di una crescita culturale sociale e, nel nostro caso specifico, ai fini dello sviluppo della scienza e della tecnica
La necessità di comprendere i meccanismi nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sul nuovo diritto sui generis è questione strategica per le nostre biblioteche che sempre più assumono il ruolo di laboratori di ricerca informativa
Operazioni sulle banche dati 1.
- gestionali: mantenere una copia di backup della banca dati alla quale abbiamo accesso, allo scopo di non interrompere il servizio di accesso all'utenza del dominio in caso di malfunzionamenti del server del produttore: in caso di clausola che vieta tale manovra il contratto può essere considerato nullo, in quanto la legge pone condizioni chiare a riguardo a favore dell'utente legittimo
- conservazione: effettuare copie di archivio con lo scarico totale del database ai fini di una conservazione locale di quanto pagato, di modo da poter avere una garanzia di accesso per gli anni a venire della parte di database per cui si sono pagati i diritti d'accesso.
Operazioni sulle banche dati 2.
- circolazione: far circolare le informazioni della banca dati alla quale abbiamo accesso, in che modo (attraverso quali canali, solo fax o anche e-mail o FTP) e a quali condizioni (a quali categorie di utenza: registrata, terzi utenti remoti ...
- estrazione dati: estrarre dati con un trasferimento permanente o temporaneo di tutta la banca dati o parte di essa su altro supporto o in altra forma a scopo di produrre servizi informativi personalizzati e periodici
- reimpiego dati: reimpiegare i dati estratti per la messa a disposizione del pubblico in altra forma o in altro supporto della banca dati originaria per un'erogazione di servizi più funzionale d differenziata negli accessi
I principi della proprietà intellettuale
L'idea che scaturisce dal pensiero umano non può essere oggetto di proprietà intellettuale in quanto patrimonio dell'intera umanità: ciò che è oggetto di diritto d'autore è la forma espressiva della manifestazione di un concetto, di un'idea.
La proprietà intellettuale si riferisce all'estrinsecazione di un'opera da parte del suo autore, particolarmente originale, in quella sua particolare manifestazione, alla sua forma non al suo contenuto.
Differenze sostanziali e formali tra sistemi normativi
- occorre fare attenzione all’ambito normativo: il sistema deriva dalla tradizione culturale di quel Paese
- questione terminologica: uso improprio del termine copyright
- i vari sistemi sono oggetto di “armonizzazione” all’interno dei trattati (OMPI) e degli accordi internazionali (convenzione di Berna, convenzione universale): sistema a diritto d’autore, sistema di copyright, sistema dei Paesi ex Socialisti, sistemi teologici
Diritto sull’informazione versus diritto all’informazione
- sistema di diritto d'autore continentale europeo
orientato alla tutela del diritto della persona
- sistema di copyright pur tutelando l'autore a livello economico non ne riconosce i diritti morali
prevalenza dei diritti dell'utenza
libera circolazione delle informazioni
I diritti sull'informazione propri del sistema a diritto d'autore continentale europeo
i diritti all'informazione nel sistema a copyright
Il diritto d’autore quale diritto assoluto della persona
A livello internazionale il diritto d'autore è stato incluso nella "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo”
approvata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il 10 dicembre 1948
La libertà d'informazione e la libera circolazione delle idee sono implicite nel concetto di diritto d'autore, il quale si fonda su principi costituzionali, nella maggior parte degli Stati continentali compresa l'Italia, ma si attuano in modo differente dal sistema di copyright.
La libera circolazione delle idee attraverso i servizi erogati dalle biblioteche è resa possibile, cioè "concessa" quale "eccezione" contemplata dalla legge che regola il sistema a diritto d'autore.
Livelli di armonizzazione tra sistemi differenti
- l'ambito internazionale, dei trattati e degli accordi sovranazionali per l'armonizzazione dei sistemi
- l'ambito comunitario europeo delle direttive per l'armonizzazione del diritto d'autore (il sistema continentale europeo) che ha duplice azione:
- l'ambito nazionale italiano con duplice approccio:
- recepire quanto stabilito dalla Comunità europea, nei termini e nei modi stabiliti, varando nuovi decreti di attuazione delle Direttive (creazione di nuovi strumenti legislativi)
- adattare la preesistente normativa modificandola dove opportuno, creando degli "spazi" all'interno delle vecchie leggi .
Livello internazionale:la proprietà intellettuale
“Unione di Berna” nata prima dell’ONU
“Bureau International” a Ginevra
sotto la vigilanza del Governo Svizzero (fino al 1967)
Convenzione di Parigi: 1883 (proprietà industriale),
I Convenzione di Berna: 1886 (proprietà letteraria ed artistica),
revisioni successive della convenzione:
Berlino: 1908, Berna 1914, Roma: 1928, Bruxelles: 1948, Stoccolma: 1967 (creazione WIPO/OMPI), Parigi: 1971 (ultima revisione)
Livello internazionale: WIPO/OMPI
WIPO World Intellectual Property Organization
OMPI Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale
è l'organizzazione intergovernativa che si occupa di promuovere la protezione della proprietà intellettuale
istituita a Stoccolma il 14 luglio 1967
regola e organizza le transazioni legate alla circolazione internazionale delle opere d’ingegno
Convenzione di Berna sul sito WIPO/OMPI
Parigi 24 luglio 1971, emendata il 28 settembre 1971
Recepimento nazionale degliaccordi internazionali
Istituzione WTO (World Trade Organization)
Organizzazione Mondiale del Commercio
(denominato "accordo OMC” Marrakech 15 aprile 94)
Legge 20 dicembre 1994 n. 747
Recepimento accordi TRIPs relativi alla proprietà intellettuale
meccanismo self-executing
Recepimento automatico italiano degli accordi TRIPs
Trade-related aspects of intellectual property
Livello internazionale:Accordi e Trattati
Fondamentale per il settore banche dati è l'accordo internazionale di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituì la WTO, World Trade Organization, quale organizzazione mondiale per il commercio, ove si pensò di tutelare attraverso l'accordo sui TRIPs, due settori importanti nel mondo digitale:
- i programmi informatici (software) che si fecero rientrare anch'essi sotto la protezione delle "opere letterarie" nell'ambito della Convenzione di Berna, "Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works" e non sotto quella di Parigi che si riferisce ai brevetti, per i quali non è contemplata nessuna eccezione
- le banche dati quali "creazioni intellettuali"
Gli accordi TRIPsTrade-related aspects of intellectual property
RATIFICA DI DUE TRATTATI SU TRE
- Treaty on certain questions concerning the protection of literary and artistic works" sui particolari diritti riferiti ad opere letterarie ed artistiche
- "Treaty for the protection of the rights of performers and producers of phonograms" sulla protezione dei diritti degli esecutori e dei produttori di fonogrammi
- "Treaty on intellectual property in respect of database", sulla proprietà intellettuale applicata alle banche dati (non ratificato)
Trattato OMPI sul diritto d’autore adottato dalla conferenza diplomatica ginevrina durata 19 gg. il 20 dicembre 1996
800 delegati di 160 Paesi, 80 ONG
(revisione della Convenzione di Berna)
Le banche dati nei TRIPs
"Treaty on intellectual property in respect of database", sulla proprietà intellettuale applicata alle banche dati
Al posto di un trattato dedicato alle banche dati, dove si sarebbe accettato il diritto sui generis a livello internazionale, con il Trattato WIPO sul diritto d'autore >
Trasferimento interrotto.
plomatica a Ginevra nel dicembre 1996, la protezione banche dati e raccolte di dati fu inserita nell'art. 5 per il solo concetto di diritto d'autore. L'art. 5 così recita:
"Le raccolte o le compilazioni di dati (basi di dati) o di altri elementi, sotto qualunque forma, che per la selezione o la disposizione del materiale costituiscono delle creazioni intellettuali, sono protette come tali. Questa protezione non si estende ai dati o al contenuto in se e non pregiudica i diritti d'autore esistenti sui dati o nel materiale contenuto nella banca dati"
Le opposizioni dei bibliotecari oltreoceano all’accordo banche dati sui TRIPs
Molte furono le polemiche suscitate dalla Direttiva europea 9/96/CE, negli ambienti dei bibliotecari statunitensi, in particolare, già prima della Conferenza Diplomatica OMPI ginevrina, le cinque associazioni più importanti di bibliotecari statunitensi stilarono un documento/lettera
documento datato 7 novembre 1996
a firma delle seguenti associazioni:
Association of Research Libraries, American Library Association, American Association of Law Libraries, Medical Library Association, Special Libraries Association
Digital Millenium Copyright Act novembre 1998
Il documento statunitense sul copyright comunica che "sono stati completati i vari rapporti sulla proprietà intellettuale, tra cui anche quello sulla protezione giuridica per le basi di dati con la relativa analisi sulle implicazioni politico/economiche sull'estensione dell'attuale protezione, sentiti i vari uffici preposti istituzionalmente a livello di copyright e la WIPO."
Committee Report - House Rpt. 105-796
65. Conferenza Internazionale IFLA 1999 a Bangkok
In sede di 65. Conferenza IFLA si sono descritti da parte statunitense i processi evolutivi che hanno portato al nuovo trattato proposto dalla OMPI per la protezione delle basi di dati non originali, che non rientrano sotto la tutela del diritto d'autore e le implicazioni che questa nuova forma di tutela proposta può comportare.
Molto ci aspetta da questi nuovi orientamenti che vanno a tutto vantaggio di una politica di armonizzazione tra sistemi differenti anche per la tutela giuridica delle banche dati.
Livello comunitario europeo Le Direttive emanate dalla CE
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996
Tutela giuridica delle banche di dati
Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169
duplicità di diritti, diversi per soggetto titolare, ma convergenti per finalità
diritto d’autore (Legge 633/1941)
Il sistema a doppia protezione 1.
a salvaguardia dei prodotti dell'ingegno, dell'autore della banca dati e scaturisce dal diritto d'autore classico: la raccolta di informazioni, di notizie o anche di dati di pronto utilizzo, cioè banche dati fattuali, catalografiche, bibliografiche o a testo pieno, devono possedere il carattere della creatività intellettuale e quindi essere creazioni originali.
La protezione si riferisce al metodo utilizzato per la costituzione dell'insieme organizzato di informazioni e dura come nel dda
L'originalità può riferirsi alla struttura della banca dati relativamente alla scelta e disposizione del materiale, ma anche al contenuto, quale tocco originale dato dal costitutore al contenuto della banca dati, al quale spettano tutti i diritti di esclusiva stabiliti dalla Legge 633/41
Il sistema a doppia protezione 2.
di difesa di chi investe nella realizzazione della banca dati e cioè il costitutore e si tratta di una tutela atipica, definita appunto sui generis, attuata allo scopo di salvaguardare il valore patrimoniale dell'investimento effettuato da chi ha costituito la banca dati
tutela atipica, definita appunto sui generis,
attuata allo scopo di salvaguardare il valore patrimoniale dell'investimento effettuato da chi ha costituito la banca dati
durata di protezione è pari a 15 anni a partire dal 1° gennaio successivo al suo completamento e, nel caso intervenissero ulteriori rilevanti modifiche per dati immessi o cambiamenti strutturali alla banca dati scatta un nuovo periodo di ulteriori 15 anni di tutela.
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Il diritto sui generis
- L'obiettivo del diritto sui generis è di accordare al costitutore di una banca dati la possibilità di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale
- L'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca dati rappresentano atti che possono comportare gravi conseguenze economiche e tecniche.
- Il diritto d'autore rappresenta la forma più adeguata di diritto esclusivo degli autori delle banche dati, mentre il diritto sui generis si applica quando un'opera banca dati non è considerata originale e pertanto non può rientrare sotto la tutela del diritto d'autore
Le radici storiche deldiritto sui generis: il diritto di catalogo
- si ispira ad un istituto della legislazione sulla proprietà intellettuale proprio di alcuni Paesi nordici, noto come "diritto di catalogo” (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia).
- Il diritto di catalogo, riconosciuto anche alle persone giuridiche, nacque negli anni sessanta quale protezione giuridica dei cataloghi e delle compilazioni, soprattutto a tutela delle banche dati catalografiche e bibliografiche create in contesto bibliotecario e fu esteso, in seguito, dai tribunali nordici, ai cataloghi di vendita, ai cataloghi espositivi delle mostre, ai repertori telefonici, ai dizionari, ai listini di prezzi, agli orari ferroviari, ...
il diritto di catalogo
La legge danese del 1961, modificata di recente nel 1995, prima della direttiva, nell'art. 70 stabilisce che:
"I cataloghi, le tavole e le opere similari che raccolgono un gran numero di informazioni non possono essere copiati senza il consenso di colui che le ha realizzate prima che siano trascorsi 10 anni a partire dalla fine dell'anno in cui l'opera è stata realizzata. Qualora le opere del tipo descritto o delle parti di esse siano coperte dal diritto d'autore o fruiscano di altra protezione questo diritto può ugualmente essere esercitato o questa protezione può essere invocata"
Il diritto di catalogo differisce dal diritto d'autore relativamente sia alla durata temporale della protezione, sia in quanto si riferisce solo ai diritti di riproduzione (permanente o provvisoria, totale o parziale) e quindi non riconducibili a diritti morali e tanto meno al diritto d'autore in generale in quanto non è richiesta nessuna originalità, dunque è molto vicino al concetto di diritto sui generis.
Il perchè di undiritto sui generis in Europa
- Esiste un notevole squilibrio nel livello degli investimenti relativi alla costituzione di banche dati tra i vari Stati membri, nonché tra la Comunità ed i più importanti Paesi terzi produttori di banche dati.
- La Direttiva in questione cerca quindi di sanare questa situazione di squilibrio nelle dinamiche dei flussi di mercato attraverso il diritto sui generis
Dalle direttive comunitariealla legislazione nazionale
Legge Delega 24 aprile 1998, n. 128 "legge comunitaria per l'adozione delle direttive europee"
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997
“Art. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.”
Il contesto nazionale
Legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
definizione ampia del termine "banca dati" DLgs. 169/99 (ripresa dalla Direttiva 9/96)
1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:
"9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto."
Ambiti e definizioni
Principi e criteri dell'impianto normativo nascono dalla direttiva europea la quale tutela "le raccolte, o le "compilazioni", di opere, di dati o di altre materie la cui disposizione e memorizzazione, nonché l'accesso, sono basati su processi di tipo elettronico, elettromagnetico, elettro-ottico o di natura analoga, ma anche le banche dati non elettroniche, quali indici e repertori."
Come riferisce la "Relazione Governativa al DLgs. 169/99"
"Si è voluto in tal modo dare una definizione molto ampia, per il rapido e imprevedibile mutare della tecnologia informatica: sono protette, pertanto, sia le compilazioni cartacee che quelle elettroniche (considerando 13 e 14 [della Direttiva 9/96/CE n.d.r.])”
Il gioco delle definizioni
nascita della definizione legata al diffondersi dell'informatica
a livello legislativo il termine banca dati quale "qualsiasi complesso di dati... organizzato secondo una pluralità di criteri determinanti tali da facilitarne il trattamento... anche se svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati" è di uso relativamente recente, da quando venne abolito il divieto imposto dalla legge bancaria del 1936 di far uso del termine "banca" al di fuori del contesto bancario
Ripercorrendo le varie definizioni tracciate
la banca dati è intesa come tale in tutte le sue forme
compresa la sua espressione cartacea
ovvero l’indice o il repertorio
Le Forme della tutela 1.
L'unico criterio da applicare per stabilire se una banca dati rientra nella protezione del diritto d'autore si riferisce alla struttura o forma
- la scelta o la disposizione del contenuto della banca dati deve costituire una creazione intellettuale originale, propria dell'autore che l'ha creata
- non deve in alcun modo riferirsi ad altri criteri diversi da quello di originalità, nel senso di creazione intellettuale
non vi è valutazione della qualità o del valore estetico della banca dati
Le Forme della tutela 2.
La tutela della struttura della banca dati deriva da un'estensione del diritto d'autore agli elementi strutturali della banca dati, e si riferisce alla selezione e alla disposizione dei dati che deve essere originale
La tutela del contenuto invece nasce dalla necessità di impedire l'estrazione e il reimpiego delle informazioni contenute nella banca dati anche indipendentemente dalla tutelabilità della struttura nell'ambito del diritto d'autore
Gli oggetti della tutela
La tutela prevista si estende anche "agli elementi necessari per il funzionamento o la consultazione di determinate banche dati, come ad esempio il tesauro e i sistemi di indicizzazione".
Questo significa, in termini biblioteconomici che, se accanto ad un OPAC o di una base di dati o all'interno dell'OPAC stesso o della base dati fattuale o bibliografica che sia, esistono soggettari, liste di autorità, schemi di classificazione, thesauri, liste di termini o di descrittori, quali strumenti utili al recupero dell'informazione, detti strumenti di supporto sono anch'essi tutelati.
Il concetto di "originalità” 1.
requisito necessario affinché l'opera dell'ingegno possa godere della tutela nell'ambito del diritto d'autore
interpretazione ampia ed allargata
con basso criterio quale per esempio il fatto che sia sufficiente che la banca dati non sia stata copiata
si ha una drastica perdita di selettività della qualità dell'informazione rientrante sotto la protezione del diritto d'autore e ciò comporta una
perdita di efficacia della tutela
se tutto viene tutelato la tutela non ha più senso
Il concetto di "originalità” 2.
da sempre considerato come fattore in grado di introdurre aree di monopoliointerpretazione restrittiva
laddove invece i requisiti sono troppo selettivi,
nel caso specifico delle banche dati,
si blocca il mercato, in quanto si richiede al costitutore di creare qualcosa che nessun altro ha mai realizzato in modo analogo, attuando situazioni di monopolio in cui il libero mercato e la libera concorrenza non trovano spazio
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L'esistenza di un diritto separato nella scelta o nella disposizione di opere e prestazioni all'interno di una banca dati lascia impregiudicati i diritti d'autore su tali opere.
L’autore è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l'ha creata
Banca dati creata dal lavoratore dipendente
”Qualora una banca di dati sia creata da un lavoratore dipendente, nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti patrimoniali sulla banca così creata, salvo diverse disposizioni contrattuali” (Direttiva 9/96. Considerando)
DLgs. 169/99, nell'art. 3 va a sostituire l’Art. 12-bis L. 633/41:
"Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro."
I diritti dell’utente/utilizzatore
Lo spirito della legge consente, nonostante la doppia protezione, il diritto alla libera circolazione delle informazioni e quindi il libero accesso all'utente legittimo, accesso che significa non solo consultazione ma ogni più ampia utilizzazione compresa la riproduzione e l'utilizzazione di dati estratti e riutilizzati purché se ne citi la fonte e non ci si metta mai in concorrenza con l'autore o con il costitutore della banca dati
ATTENZIONE QUINDI AI CONTRATTI VESSATORI
il contratto può contenere clausole più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla legge, clausole che comunque possono essere oggetto di negoziazione
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Libere utilizzazioni
Premesso che l'utente non arrechi un pregiudizio ingiustificato né ai legittimi interessi del titolare del diritto sui generis, né al titolare di un diritto d'autore, il costitutore di una banca dati o il titolare dei suoi diritti non può impedire all'utente legittimo della banca dati di estrarre e riutilizzare parti non sostanziali. N
Nonostante il diritto del costitutore di impedire l'estrazione e/o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale di una banca dati, vi sono comunque libere utilizzazioni e deroghe a questo divieto che riguardano determinati soggetti o condizioni particolari
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Solo gli indolenti vengono "influenzati" veramente,
mentre colui che apprende
prima o poi riesce ad appropriarsi
di quella parte dell'opera di un altro che gli è utile,
per assimilarla, come tecnica,