Diritto d'autore in biblioteca:
aspetti prescrittivi e aspetti discrezionali

Note introduttive sul diritto d'autore
nella normativa italiana

a cura di
Antonella De Robbio, Silvana Vettore, Maurizio Vedaldi

riassunto del

Modulo Formativo su Legislazione dei Beni Librari
Corso per Responsabili di Biblioteca
CAB - Centro di Ateneo per le Biblioteche

 tenuto dal dr. Marco Marandola
il 3-4-5 giugno 1999
all'Università degli Studi di PADOVA

 



Tutte le attività che si svolgono in biblioteca sono permeate dalla legge, sebbene spesso il bibliotecario non se ne renda conto e questa sua inconsapevolezza nei confronti degli aspetti legislativi può avere ricadute negative, sotto più aspetti:

E' bene inoltre che, nel rispetto delle norme e a tutela del bibliotecario il quale, in quanto dipendente di un servizio pubblico, ha un potere coercitivo sull'utente (diritto che deriva sia dal contratto di lavoro, sia dal Codice civile), ogni servizio venga "regolamentato" e pubblicizzato con avvisi chiari ed espliciti, come consiglia l'avvocato dello Stato.

La legge italiana, come avviene anche in contesto europeo, varia a seconda del supporto su cui l'opera è incarnata (cartaceo, magnetico, etere, elettronico, ...), come sono diversi anche i diritti, le modalità per un'eventuale registrazione e la durata stessa della protezione.

Vi sono dunque varia normative che regolano la materia: carta, multimediali (fonogrammi, video-cassette), software, banche dati.

Partendo dalle definizioni di diritto d'autore e di opera originale, la norma di riferimento italiana, perno di altre leggi connesse, che si basa principalmente sul materiale cartaceo ci dice che sostanzialmente i diritti d'autore si possono dividere in due grosse categorie:

I primi restano e resteranno sempre di proprietà dell'autore (dopo la sua morte l'opera resta sotto tutela per 70 anni) e vengono regolati da norme che ne stabiliscono la durata.

Gli altri, da non confondere con il "copyright" (il quale richiede necessariamente registrazione) che proviene dal contesto anglossassone dove vige altro sistema normativo basato sulla "Common Law" e pratica del "fair use", sono i diritti che l'autore può cedere (dietro compenso come no) ad una terza figura (editore o altro) quali: diritto di copia, di riproduzione, di traduzione, ...

Per materiale multimediale (cassette e videocassette) in Italia manca una norma per la regolamentazione di questa tipologia di materiale e, anche in contesto europeo la Direttiva non è ancora stata approvata.

La legislazione vigente (Legge quadro 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni), prevede la possibilità di tutelare qualunque opera creativa, qualunque ne sia il modo o la forma di esposizione.

La biblioteca rientra nella sfera delle eccezioni, dunque tutte le attività connesse con le sue funzioni di trasferitore di conoscenza sono consentite, purché nel rispetto della legge o, se non previste, autorizzate.

In ogni caso devono essere rispettate sempre le seguenti regole:

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Mai trattare o manipolare una fonte e trasformarla in altro supporto senza esplicita autorizzazione dell'autore, il quale detiene tutti i diritti sulla sua opera: da carta a versione elettronica, sbobinamento di nastri non autorizzati, ripresa di una conferenza e conseguente messa a disposizione su videocassetta. Attenzione anche ai contratti che vietano espressamente il trasferimento di documenti elettronici via Rete.

L'approccio alla norma deve seguire tre fasi: contratto, legge, analogia.

Analogia significa applicare a una fattispecie non regolamentata la normativa di una fattispecie regolamentata, simile.

Il contratto ha forza maggiore rispetto alla legge, dunque è buona norma leggere sempre il contratto che spesso accompagna le opere su supporto elettronico acquisite in licenza d'uso

La tipologia del materiale e il suo supporto segue quindi regole che vanno di volta in volta valutate:

Poiché manca una legge di riferimento per l'informazione digitale, il contratto diventa molto importante ed è superiore alla legislazione. Ogni licenza ha valore di legge.

Bisogna quindi fare attenzione a come è fatto il contratto, alla traduzione del testo, ai diritti, ai doveri, alle garanzie.
 




©opyright 1999, tutti i diritti riservati, a cura di Antonella De Robbio, creazione 18-08-1999