Diritto
d'autore in biblioteca:
aspetti prescrittivi e aspetti
discrezionali
Note introduttive sul diritto
d'autore
nella normativa italiana
a cura di Antonella De Robbio
Tutte le attività che si svolgono in biblioteca sono permeate
dalla legge, sebbene spesso il bibliotecario non se ne renda conto e questa
sua inconsapevolezza nei confronti degli aspetti legislativi può
avere ricadute negative, sotto più aspetti:
-
abitudine dell'utenza al non rispetto delle norme, soprattutto sul diritto
d'autore
-
modalità del servizio fotocopie non sempre a "prova di norma"
-
legislazione sull'utilizzo dei dati personali (per le normali procedure
del prestito) e dei dati sensibili, applicata in modo difforme e non sempre
a tutela dell'utente
-
prestito di materiale multimediale (videocassette) che dovrebbe tener conto
della relativa norma esistente (diversa da quella relativa al materiale
cartaceo)
-
trasferimento di materiali via Rete con manovre che richiedono cambi di
supporto (utilizzo dello scanner non consentito dalla legge sul diritto
d'autore senza regolare autorizzazione da parte di chi detiene i diritti)
per il servizio di document delivery
-
rischi connessi ad un utilizzo non regolamentato delle postazioni Internet
messe a disposizione dell'utenza
E' bene inoltre che, nel rispetto delle norme e a tutela del bibliotecario
il quale, in quanto dipendente di un servizio pubblico, ha un potere coercitivo
sull'utente (diritto che deriva sia dal contratto di lavoro, sia dal Codice
civile), ogni servizio venga "regolamentato" e pubblicizzato con avvisi
chiari ed espliciti, come consiglia l'avvocato dello Stato.
La legge italiana, come avviene anche in contesto europeo, varia a seconda
del supporto su cui l'opera è incarnata (cartaceo, magnetico, etere,
elettronico, ...), come sono diversi anche i diritti, le modalità
per un'eventuale registrazione e la durata stessa della protezione.
Vi sono dunque varia normative che regolano la materia: carta, multimediali
(fonogrammi, video-cassette), software, banche dati.
Partendo dalle definizioni di diritto d'autore e di opera originale,
la norma di riferimento italiana, perno di altre leggi connesse, che si
basa principalmente sul materiale cartaceo ci dice che sostanzialmente
i diritti d'autore si possono dividere in due grosse categorie:
-
diritti morali
-
diritti economici
I primi restano e resteranno sempre di proprietà dell'autore (dopo
la sua morte l'opera resta sotto tutela per 70 anni) e vengono regolati
da norme che ne stabiliscono la durata.
Gli altri, da non confondere con il "copyright" (il quale richiede necessariamente
registrazione) che proviene dal contesto anglossassone dove vige altro
sistema normativo basato sulla "Common Law" e pratica del "fair use", sono
i diritti che l'autore può cedere (dietro compenso come no) ad una
terza figura (editore o altro) quali: diritto di copia, di riproduzione,
di traduzione, ...
Per materiale multimediale (cassette e videocassette) in Italia manca
una norma per la regolamentazione di questa tipologia di materiale e, anche
in contesto europeo la Direttiva non è ancora stata approvata.
La legislazione vigente (Legge quadro 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni ed integrazioni), prevede la possibilità di tutelare
qualunque opera creativa, qualunque ne sia il modo o la forma di esposizione.
La biblioteca rientra nella sfera delle eccezioni, dunque tutte le attività
connesse con le sue funzioni di trasferitore di conoscenza sono consentite,
purché nel rispetto della legge o, se non previste, autorizzate.
In ogni caso devono essere rispettate sempre le seguenti regole:
-
evitare lo scopo di lucro,
-
sottolineare l'uso personale,
-
evitare lo spaccio al pubblico,
-
non entrare in concorrenza con il mercato
.
Mai trattare o manipolare una fonte e trasformarla in altro supporto
senza esplicita autorizzazione dell'autore, il quale detiene tutti i diritti
sulla sua opera: da carta a versione elettronica, sbobinamento di nastri
non autorizzati, ripresa di una conferenza e conseguente messa a disposizione
su videocassetta. Attenzione anche ai contratti che vietano espressamente
il trasferimento di documenti elettronici via Rete.
L'approccio alla norma deve seguire tre fasi: contratto, legge, analogia.
Analogia significa applicare a una fattispecie non regolamentata la
normativa di una fattispecie regolamentata, simile.
Il contratto ha forza maggiore rispetto alla legge, dunque è
buona norma leggere sempre il contratto che spesso accompagna le opere
su supporto elettronico acquisite in licenza d'uso
La tipologia del materiale e il suo supporto segue quindi regole che
vanno di volta in volta valutate:
-
tesi di laurea, tesi di dottorato, letteratura grigia: dipende dal
canale del loro arrivo in biblioteca e lo scopo, se solo ai fini conservativi,
copia di archivio o se donate dall'autore stesso. In ogni caso, occorre
dichiarazione di autorizzazione al prestito o fotocopia. La consultazione
è ammessa se è l'autore che ha donato l'opera.
-
gazzette ufficiali e altro materiale amministrativo: sono considerati
materiale di pubblico dominio
-
cassette e video-cassette: attenzione al prestito, consentito soloper
l'originale e purché trascorsi 2 anni dalla data del bollino SIAE
(trattenerne eventualmente una copia).
-
CD: non vi è normativa, si può procedere per analogia
con le cassette.
-
microformati: non vi è normativa, si può procedere
per analogia con le fotocopie
-
floppy disc: non vi è normativa, in mancanza di contratto
si può procedere per analogia
-
software, programmi per elaboratori: vi è una normativa che
prevede solitamente una licenza (perciò si deve fare riferimento
alla licenza); si può fare 1 copia di back up. Con la normativa
italiana di recepimento della Direttiva Europea sono state stabilite delle
regole che equiparano i software alle opere tutelate dal diritto d'autore
e quindi considerate "opere a carattere intellettuale" e non rientranti
nella normativa dei "brevetti". Ciò rende possibili le eccezioni
(non previste per i brevetti) per l'utilizzo dei software ai fini della
costruzione di altri prodotti, e per le biblioteche, i cui diritti (come
già spiegato precedentemente) rientrano in questa categoria.
-
banche dati: la nuova normativa italiana di recepimento della Direttiva
Europea è stata pubblicata nella G.U. del 15 giugno 1999 (approvata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile) e dunque
ancora tutta da esplorare. Vanno tenuti in considerazione varie complessità
che interagiscono con il concetto stesso di banca dati, con il duplice
diritto d'autore implicito nella banca dati (contenuto e forma), con il
concetto di copia effimera digitale, e del conseguente trasferimento di
eventuali ricerche da banca dati a terze persone via Rete, scarico e stampa
dei dati (piccole quantità o grandi masse di record). Tutti questi
aspetti, ancora indefiniti e che riguardano la sfera del diritto internazionale
sono stati solo accennati e servirebbero ulteriori approfondimenti, soprattutto
in quanto vi rientrano anche i periodici elettronici (che per la normativa
sono considerati banche dati a full-text). Sebbene per i periodici elettronici
valga alla grande la trattativa privata contrattuale, è necessario
comprendere a fondo la legislazione per poter attuare dei contratti migliori,
a nostro vantaggio.
-
Internet e la legge: mondo ancora tutto da esplorare, che tocca
il diritto internazionale. Ci si deve confrontare con gli altri sistemi
di altre nazioni (anglosassone, sistemi teologici, sistemi comunisti, ...).
Attenzione a firmare sempre le proprie pagine Web affrancandole con il
bollino di "copyright, tutti i diritti riservati" per evitare che i soggetti
provenienti da sistemi anglossassoni si approprino di forme e contenuti:
E' noto infatti che in quei paesi vige il concetto di proprietà
solo a fronte di avvenuta registrazione (marchietto). Segnalando con un
marchietto e riservando di registrare i diritti (in un futuro) ci si tutela,
in qualche modo, per eventuali appropriazioni indebite. Altre forme di
tutela contro utenze che frequentano la biblioteca e le sue postazioni
Internet, con scopi poco scientifici, sono avvisi e modulistica per un'identificazione
anche sommaria di chi si connette alla rete dalle postazioni della biblioteca,
ma che permettono qualche forma di deresponsabilizzazione degli addetti
rispetto a quanto fanno gli utenti.
Poiché manca una legge di riferimento per l'informazione digitale,
il contratto diventa molto importante ed è superiore alla legislazione.
Ogni licenza ha valore di legge.
Bisogna quindi fare attenzione a come è fatto il contratto, alla
traduzione del testo, ai diritti, ai doveri, alle garanzie.
©opyright 1999, tutti i diritti riservati, a
cura di Antonella De Robbio,
creazione 01-08-1999