Disegno di Legge 4953-bis
Testo della II Commissione giustizia

(20 gennaio 2000)
con recepimento dei vari pareri, osservazioni
delle varie Commissioni interpellate

testo curato da Antonella De Robbio


Il presente testo è una fusione degli articoli del disegno 4953/bis e di tutte le modificazioni intervenute nelle varie sedute. Il disegno così ricomposto, escluso degli articoli di stralcio che sono confluiti  a suo tempo in 4953/ter, è comprensivo degli emendamenti ad articoli e commi vari, e dei pareri "facoltativi" o "vincolanti" proposti dalle varie Commisioni e comuque recepiti dalla II Commissione Giustizia che ha deliberato in data 20 gennaio 2000 la presente stesura.
Sul sito della Camera vi i erano errori di digitazione (frasi con termini attaccati) nelle parti modificate del testo e probabilmente inesattezze (nel numero sequenziale degli articoli) dovute alle varie aggiunte per sommatoria a commi ed articoli sui testi allegati alle schede prepratorie sul sito della Camera. Questo lavoro si riferisce a quelle versioni e vuole solo agevolare una lettura più attenta e fluida del nuovo disegno così come riformulato.


 


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 
Art. 1.
 
1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1.Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari".

 
Art. 2.
 

 
1. Al primo comma dell'articolo 171 della legge22 aprile 1941, n. 633, l'alinea è sostituito dal seguente:
"Salvo quanto previsto dagli articoli 171-bis e171-ter, è punito conla sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni chiunque,senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:".
2. All'articolo 171, secondo comma, della legge 22aprile 1941, n. 633, le parole: "se i reati di cui sopra sono commessi" sono sostituite dalle seguenti:"se le violazioni di cui sopra sono commesse".

 
Art. 3.
 
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile1941, n. 633, sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: "ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini".
2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941,n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Per iservizi delle biblioteche e discoteche dello Stato edegli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze dii mmagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici".


 
 
 
Art. 4.
 
1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n.633, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione. Sono adottate, in quest'ultimo caso, le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate".

 
Art. 5.
 
1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
"Art. 162. - 1.Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di
procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia".
Art. 6.
 
1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
"Art. 163. - 1.Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".
Art. 7.

1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"3) l'ente di dirittopubblico designa i funzionari a utorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonchè ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dettea ttestazioni sono atti idonei ad ottenere il provvedimento di ingiunzione ai sensi degli articoli 633 e 642, primo comma, del codice di procedura civile".


 
Art. 8.
 
1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941,n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 172. - 1. E' punito con la sanzione amministrativa sino a lire due milioni chiunque:

a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;

b) non ottempera agli obblighi previsti negliarticoli 153 e 154".

Art. 9.
 
1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti i seguenti:
"Art. 174-bis. - 1.Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter. - 1.Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non
colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n.689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".

 
Art. 10.???? soppresso????
 
1. Nell'articolo 7,
       primo comma, numero 2), della
        legge 11 giugno 1971, n.426,
          sono aggiunte, in fine, le
            seguenti parole:
                                                       
 "ovvero per taluno dei delitti previsti dalla legge
 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni".
 2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di
 pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
 giugno 1931, n.773, è inserito il seguente:

 "Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a
 fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione,
 di riproduzione, di vendita, di noleggio o di
 cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi,
 videocassette, musicassette o altro supporto
 contenente fonogrammi o videogrammi di opere
 cinematografiche o audiovisive o sequenze di
 immagini in movimento, ovvero intenda detenere
 tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività
 anzidette, deve darne preventivo avviso al
 questore che ne rilascia ricevuta, attestando della
 eseguita iscrizione in apposito registro.
 L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno".

 3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del citato testo
 unico approvato con regio decreto n.773 del 1931,
 introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13
 luglio 1994, n.480, dopo le parole: "articoli 59, 60,
 75," sono inserite le seguenti: "75-bis,".

 

 
 
Art. 11.
 
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n.633, l'espressione "Ente italiano per il diritto di autore" ovunque ricorra è sostituita dall'espressione "Società italiana degli autori ed editori (SIAE)".

 
Art. 12.
 
1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n.633, è inserito il seguente:
"Art. 181-bis. - 1.Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis
e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati adessere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno di cui al comma 1 deve essere apposto sulle riproduzioni dei volumi o fascicoli di periodici o opere dell'ingegno effettuate, per uso personale, mediante fotocopie, xerocopie o sistema analogo presso biblioteche, punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi anche gratuitamente apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione. Le copie del contrassegno da apporre sulle riproduzioni effettuate saranno rilasciate dalla SIAE alle amministrazioni competenti per le biblioteche e alle associazioni nazionali maggiormente rappresentative di categoria per i riproduttori che ne faranno richiesta.
3. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
4. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento
di cui al comma 5, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e lec ategorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
5. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAEe le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevoleapplicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
6. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
7. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 5.
8. Nei casi di cui al comma 7, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita dalla attestazione temporanea di cui al comma 3 corredata dalla presa d'atto della SIAE.
9. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".
10. Le riproduzioni di opere dell'ingegno già effettuate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo che siano sprovviste di contrassegno non possono essere oggetto di riproduzione, salvo che sudette riproduzioni i responsabili dei punti o centri di riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema, applichino il contrassegno di cui al presente articolo. Uno specifico marchio deve esserea pposto sulle copie delle opere riprodotte con la identificazione dei soggetti responsabili dei medesimi punti o centri di riproduzione".

 
Art. 13.
 
1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti i seguenti:
"Art. 182-bis - 1.All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza: "
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su
supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
2. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Art. 182-ter-1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale".
2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito ils eguente:

"4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633;".


 
Art. 14.
 
1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni".

 
Capo II

DISPOSIZIONI PENALI

 

 
Art. 15..
 
1. L'articolo171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 171-bis -1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto
concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programmaper elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a dueanni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità".

 
Art. 16.
 
1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
"Art. 171-ter. - 1.E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autoree da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

 
3. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

 
Art. 17.
 
1. Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n.633, è inserito il seguente:

"Art. 171-quinquies.1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita".

Art. 18.

1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché ilf atto non costituisca concorso nei reati di cuia gli articoli 171, 171-bis, 171-ter,171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, comemo dificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornaliq uotidiani a diffusione nazionale o su uno o piùperiodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.


 
Art. 19.
 
1. Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n.633, inserito dell'articolo 17 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
"Art. 171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.
2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

Art. 171-septies. -1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 3, della presente legge.

Art. 171-octies. -1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di

apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-nonies. -1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-tere 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1".

 
Art. 20.
 
1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed
il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni".

 
Art. 21.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito chiamato "Comitato".
2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degliautori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnicae documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo chesiano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti ocertificati, che sono

rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria eagli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili aifini dell'attività di prevenzione e di repressionedegli illeciti.
7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segretaria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 


©opyright 1999, tutti i diritti riservati, a cura di Antonella De Robbio, creazione 08-02-2000